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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali
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PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Il sistema sanzionatorio tributario non penale è stato radicalmente riformato dai decreti legislativi numeri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
Dal 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria) le vecchie sanzioni tributarie non penali (distinte in "pena pecuniaria" e "soprattassa") sono state sostituite dalla "sanzione amministrativa", consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Diamo qui di seguito la tabella delle principali sanzioni amministrative in materia di dichiarazione dei redditi.


Violazioni Sanzioni
Omessa presentazione
della dichiarazione
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta,
con un minimo di 258 euro;
da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte, raddoppiabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scitture contabili. La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
  • dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
  • dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni.
Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sul calcolo del reddito Dal 100% al 200% della maggiore imposta
o della differenza di credito
Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte 30% delle somme non versate
Violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale o dei dati anagrafici Da euro 103 a euro 2.065



In determinati casi (espressamente previsti), alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le cosiddette "sanzioni accessorie" (ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali).

Se però la violazione fiscale configura una fattispecie di reato, si rendono applicabili anche le sanzioni penali.

Le norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni possono essere così riassunte:
  • le sanzioni hanno carattere personale (principio di personalità), cioè riguardano solo chi ha commesso l'infrazione e, quindi, non si trasmettono agli eredi. Un'eccezione a questa regola è prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, che ha introdotto il principio della riferibilità per cui se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest'ultimo soggetto che deve assumere a suo carico il pagamento della sanzione;
  • la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi;
  • i limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale, tenendo conto degli indici Istat;
  • nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (principio di irretroattività);
  • in base al principio del favor rei le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Pertanto, se il fatto commesso non è più ritenuto illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto, fermo restando che non sarà restituito quanto già pagato;
  • non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa).
Le sanzioni non si applicano:
- nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
- quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
- quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile;
non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;

in virtù dello Statuto del contribuente non sono punibili le violazioni puramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi;

in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo;

le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi;

le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da ssicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe.

Se circostanze eccezionali rendono manifestala sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.


Il quadro delle principali sanzioni amministrative

Materia Violazione Sanzione
Tutti i tributi eccetto
quelli iscritti a ruolo
Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici) 30% dell'imposta dovuta
Tutti i tributi Omessa dichiarazione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro
da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte
la sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili
Dichiarazione infedele dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito
Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza da 258 euro a 2.065 euro
IVA Omessa fatturazione e registrazione
Operazioni imponibili
dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato
o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
Omessa fatturazione e registrazione
Operazioni non imponibili o esenti
dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
Omessa o infedele comunicazione annuale dati IVA da 258 euro a 2.065 euro
Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
Imposte sui redditi e IVA Omessa tenuta o conservazione della contabilità da 1.032 euro a 7.746 euro
Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro
Omessa o infedele dichiarazione d'intento dal 100% al 200% dell'imposta
(se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta)
da 258 euro a 2.065 euro
se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta
Imposta di registro Omissione della richiesta di registrazione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
Insufficiente dichiarazione di valore dal 100% al 200% della maggiore imposta
Occultazione di corrispettivo dal 200% al 400% della differenza d'imposta
(detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)
Imposte ipotecarie e catastali Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta ad imposta fissa,
sanzione da 103 euro a 2.065 euro
Imposta di bollo Omesso o insufficiente pagamento dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta
Obblighi dei sostituti d'imposta Omessa presentazione della dichiarazione dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 euro a 2.065 euro oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato)
Dichiarazione infedele dal 100% al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza con un minimo di 258 euro, se i compensi, interessi ed altre somme dichiarate sono inferiori a quelli accertati, oltre a 21 euro per ogni percipiente non indicato



Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti:
  • l' atto di contestazione (art. 16 del Dlgs 472/97);
  • l' irrogazione immediata (art. 17).
L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):
  • i fatti attribuiti al trasgressore;
  • gli elementi probatori;
  • le norme applicate;
  • i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
  • i minimi edittali previsti dalla legge.
L'atto di contestazione deve altresì contenere (art. 16, comma 6):
  • l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notifica nonché l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
  • l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, il contribuente può:
  • versare 1/4 della sanzione contestata, definendo così la controversia ed evitando eventuali sanzioni accessorie;
  • presentare deduzioni difensive o, in alternativa, ricorrere in commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione).
La presentazione di deduzioni difensive preclude il ricorso in commissione tributaria e, d'altro canto, l'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con apposito atto motivato (anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono (o per le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata), l'ufficio può provvedere all' irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente può, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, definire la controversia pagando 1/4 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo, che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento.

Con particolare riferimento alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione né notificazione.


Modalità di irrogazione delle sanzioni

Provvedimenti Violazioni Agevolazioni
con atto di
contestazione
per la violazione di
norme tributarie
è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni
con atto contestuale
ad avviso di accertamento
o di rettifica
per le sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono
con iscizione a ruolo per gli omessi o ritardati
pagamenti dei tributi
non è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni



 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate esercitano due diversi tipi di attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta:
  • un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni presentate, e consistente in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
  • un controllo formale che viene effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Se da tali attività di controllo risulta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente viene inviata una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con relative sanzioni e interessi.


Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente, se ritiene corretti gli addebiti mossi dall'Amministrazione finanziaria, può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.


Come regolarizzare le comunicazioni di irregolarità
  • La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista nella misura ordinaria del 30%.
    Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.
  • La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali, invece, deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
  • Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio.
In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovuti gli interessi e le sanzioni del 30%.

I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" allegato alla comunicazione.

Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole avvalersi della facoltà di compensare le somme da pagare con eventuali crediti, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale devono essere indicati, nella sezione "erario":
  • il codice tributo 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica;
  • il codice 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale;
  • il codice 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardati le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
  • il codice 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata;
  • il numero di codice dell'atto, l'imposta a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
I titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti devono, invece, effettuare il versamento in via telematica.

Nella seguente tabella sono riassunti i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle comunicazioni di irregolarità.


La regolarizzazione delle comunicazioni di irregolarità

Regolarizzazioni Termine Sanzione Pagamento
Regolarizzazione da invito
per errori formali
che non incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi
Entro 30 giorni
dal ricevimento dell'invito
Nessuna sanzione Nessun pagamento
Regolarizzazione da comunicazione
emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione
(art. 36-bis, DPR 600/73)
Entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione
10% dell'imposta + interessi
(1/3 della sanzione ordinaria del 30%)
  • presso la banca, la posta
    o il concessionario per la riscossione
    con il modello compilato allegato alla comunicazione;
  • presso la banca, la posta
    o il concessionario per la riscossione
    con il modello F24 compilato dal contribuente
    che intenda versare solo parzialmente gli importi comunicati;
  • presso la banca, la posta
    o il concessionario per la riscossione
    con il modello F24 compilato dall'Ufficio finanziario in caso di avvenuto sgravio parziale.
Regolarizzazione da comunicazione
emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione
(ex art. 36-ter, DPR 600/73)
Entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione
20% dell'imposta + interessi
(2/3 della sanzione ordinaria del 30%)


Il contribuente non ritiene fondata la comunicazione

Se il contribuente non ritiene valida la pretesa tributaria avanzata nella comunicazione, può esercitare le seguenti azioni:
a) nel caso di comunicazione emessa a seguito di controlli automatici può rivolgersi:
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Qualora l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In ta caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'importo rettificato. Trascorso il termine di 30 giorni, in assenza del versamento richiesto, l'ufficio procederà alla riscossione dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena;
  • ai centri di assistenza telefonici (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa ai centri di assistenza anche tramite fax.
b) Se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente potrà segnalare all'ufficio competente, ciè quello che ha inviato la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso. Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione, effettuando il versamento delle somme dovute nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.
Trascorso questo termine, l'ufficio procederà al recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.


Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rateizzare le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità e di liquidazione, nonché quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
In particolare:
  • Se le somme dovute sono superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata) possono essere versate al massimo in sei rate trimestrali di pari importo.
  • Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata) la dilazione può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, solo nel caso di temporanea situazione di difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  • Se gli importi dovuti superano i 5.000 euro possono essere versati in non più di venti rate trimestrali di pari importo.
  • Se le somme dovute superano50.000 euro, è possibile versarle in venti rate trimestrali di pari importo, prestando le garanzie previste dallalegge, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
L'importo della prima rat deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivoa quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. La notificazione delle cartelle di pagamento è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione non consente poi di poter fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Le nuove norme sulla rateizzazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative ai seguenti periodo di imposta:
  • periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli automatici;
  • periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali;
  • periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, per le somme relative ai redditi soggetti a tassazione separata.


L'ACQUIESCENZA

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, di registro, successioni e Iva, fondati su dati e valutazioni difficilmente oppugnabili, per evitare i rischi di una lite con l'Amministrazione finanziaria, possono rinunciare al ricorso ed ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'articolo 15 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218 prevede infatti la riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.

La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione spetta a condizione che il contribuente:
  • rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza possono essere versate presso banche, poste e concessionari, utilizzando:
  • il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Tali somme possono essere versate in unica soluzione o anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera € 51.645,69, in dodici rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima (gravate degli interessi legali), il contribuente deve prestare garanzia esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per il periodo della rateazione aumentato di un anno.


LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevede, con gli artt. 16 e 17, la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.

I versamenti possono essere effettuati presso banche, poste o concessionari, utilizzando:
  • il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Per conoscere i relativi codici tributo clicca qui, oppure possono essere reperiti tramite il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
 
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