PAGAMENTO ICI DOPO VARIAZIONE RENDITA CATASTALE

Aperto da docprimo, 26 Novembre 2010, ore 11:01:36

Discussione precedente - Discussione successiva

docprimo

Buongiorno a tutti,Sarei grato se qualcuno potesse darmi indicazione su come comportarmi dopo una varizione di rendita catastale.
A seguito avviso di accertamento catastale con data di emissione  del 14/01/2009,notificato e ricevuto con raccomandata a inizio novembre 2010, mi viene comunicata la variazione  di  classe dell'appartamento da 01 a 03 con un conseguente aumento di  di rendita catastale.
Sono proprietaria dell'immobile dal' 01/2009  e ho versato l'ici sulla base
della vecchia rendita attribuita all'immobile sia per il  2009 che  2010 .
Ora, dal momento che sia il comune che l'uff catasto mi dicono che  il provvedimento è retroattivo e devo pagare la differenza + una % non indicata di mora, vorrei capire:
1) come effettuare il pagamento (ravvedimento o ???) e che percentuale di mora pagare x il 2009
2)come invece pagare la differenza x il 2010, visto che ho saldato in unica soluzione a giugno  e ci sarebbe  tempo fino al 15/16 di dicembre per l'eventuale seconda rata.Effettuo semplicemente il versamento della differenza senza pagare ulteriori spuntando nuovamente la voce "saldo" sul bollettino?.

servezza

per il 2010 si, fai come hai detto.
Per il 2009 la sanzione, con il ravvedimento operoso, è del 3% sulla differenza di imposta più gli interessi legali (che puoi calcolare usando il programma presente su questo sito).

francyman8

ATTENZIONE A CHI RISPONDE SENZA COGNIZIONE DI CAUSA :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
La legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita."

Rispetto al sistema precedente, non è più sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione " della rendita catastale, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
In sostanza, sono giuridicamente inefficaci gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate.