Coniugi non separati con residenza in due città diverse

Aperto da GD, 22 Settembre 2010, ore 00:10:57

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GD

Ho il seguente problema:
Due coniugi non separati che hanno residenza in due città diversa ed ognuna presso l'immobile di sua esclusiva proprietà hanno diritto per entrambi gli immobili all'esenzione ICI o si fa riferimento al concetto di nucleo familiare e quindi l'esenzione spetta per un solo immobile?
In tal caso come si identifica l'immobile?

picaracing

ciao. Ho lo stesso problema e non riesco a venirne fuori,solo perchè una sentenza della cassazione del 15 giugno 2010 ha sentenziato che la dimora per ottenere i benefici prima casa,si deve intendere quella abitata da chi ci dimora con i suoi familiari.
la stessa sentenza andrebbe interpretata, quali familiari? la moglie ho bastano i figli, e se un figlio maggiorenne decide di andare a vivere da singol, come si deve interpretere la sua dimora per i benefici ici ? deve obbligatoriamente sposarsi ho deve portarsi a vivere la mamma o il padre ho entrambi i famigliari compreso fratelli e sorelle?
Purtroppo la normativa non e molto chiara e a farne le spese sono sempre i contribuenti che devono pagare in attesa di chiarimenti. 

picaracing

chiarimenti a proposito dell'applicazione dell'ICI sull'abitazione principale del contribuente.
Come noto, fino al 2007 si applicava una riduzione pari a € 103,29 dell'imposta dovuta sui fabbricati adibiti a dimora abituale del contribuente; dal 2008, con una modifica legislativa, è stata stabilita l'esenzione totale nella generalità dei casi e il mantenimento della detrazione di € 103,29 se l'immobile è classificato catastalmente come A/1, A/8 o A/9.

La controversia di cui la Cassazione è stata chiamata ad occuparsi vedeva contrapposti un cittadino e il Comune di Castelrotto (BZ).
Il problema nasceva dal fatto che il cittadino aveva dimostrato, carte alla mano, che egli dimorava abitualmente in un certo immobile di sua proprietà, mentre la moglie e i figli dimoravano in un secondo appartamento.
Capita spesso che i contribuenti appartenenti ad una stessa famiglia trasferiscano fittiziamente la propria residenza nelle varie case di proprietà perché su ognuna di esse possa applicarsi la riduzione o esenzione ICI, ma in questo caso era tutto alla luce del sole e il cittadino, in buona fede, riteneva di non dover pagare l'imposta sulla sua residenza abituale.
La Cassazione ha però respinto il suo ricorso, dando ragione al Comune e condannando il contribuente a pagare l'ICI (sentenza n. 14389/2010).

La Suprema Corte, infatti, ha valutato il portato letterale della legge ICI, che attribuiva ieri l'agevolazione e oggi (nella maggior parte dei casi) l'esenzione sull'abitazione principale, intendendo quest'ultima come "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
È quindi insufficiente che il contribuente viva laggiù: la contemporanea dimora abituale dei familiari è elemento ineludibile perché si possa godere dell'occhio di riguardo concesso dal legislatore tributario.

ciao questo e quanto di dicevo nella prima risposta, valuta tu . io ho fatto ricorso sara lunga ma vi farò sapere.