pagamento ici prima casa

Aperto da chucknorris, 07 Ottobre 2010, ore 18:05:43

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chucknorris

ho acquistato con rogito notarile un'abitazione, come prima casa alla fine di aprile;dal 7/10/2010 ho fatto il cambio di residenza nel comune di Turi(abito attualmente in casa con i miei suoceri a Bari).L'impiegato dell'ufficio tributi mi ha detto che sono tenuto a pagare l'ICI per mesi 5 per aver ritardato il cambio di residenza.Ma l'ICI sulla prima casa non è stata abolita?Sono comunque tenuto a pagare questa imposta ? 

picaracing

chiarimenti a proposito dell'applicazione dell'ICI sull'abitazione principale del contribuente.
Come noto, fino al 2007 si applicava una riduzione pari a € 103,29 dell'imposta dovuta sui fabbricati adibiti a dimora abituale del contribuente; dal 2008, con una modifica legislativa, è stata stabilita l'esenzione totale nella generalità dei casi e il mantenimento della detrazione di € 103,29 se l'immobile è classificato catastalmente come A/1, A/8 o A/9.

La controversia di cui la Cassazione è stata chiamata ad occuparsi vedeva contrapposti un cittadino e il Comune di Castelrotto (BZ).
Il problema nasceva dal fatto che il cittadino aveva dimostrato, carte alla mano, che egli dimorava abitualmente in un certo immobile di sua proprietà, mentre la moglie e i figli dimoravano in un secondo appartamento.
Capita spesso che i contribuenti appartenenti ad una stessa famiglia trasferiscano fittiziamente la propria residenza nelle varie case di proprietà perché su ognuna di esse possa applicarsi la riduzione o esenzione ICI, ma in questo caso era tutto alla luce del sole e il cittadino, in buona fede, riteneva di non dover pagare l'imposta sulla sua residenza abituale.
La Cassazione ha però respinto il suo ricorso, dando ragione al Comune e condannando il contribuente a pagare l'ICI (sentenza n. 14389/2010).

La Suprema Corte, infatti, ha valutato il portato letterale della legge ICI, che attribuiva ieri l'agevolazione e oggi (nella maggior parte dei casi) l'esenzione sull'abitazione principale, intendendo quest'ultima come "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
È quindi insufficiente che il contribuente viva laggiù: la contemporanea dimora abituale dei familiari è elemento ineludibile perché si possa godere dell'occhio di riguardo concesso dal legislatore tributario.