Sanzioni per mancato/ritardato pagamento ICI

Aperto da LR, 15 Agosto 2009, ore 13:36:49

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LR

Buongiorno.

In data 07 agosto 2009 mi è stata inviata tramite raccomandata una sanzione per aver pagato l'ICI in ritardo come previsto dall'art.13 DL 471 del 18 dicembre 1997 (30% rispetto all'importo versato in ritardo).
Il ritardo del pagamento si riferisce all'ICI relativa agli anni 2005 e 2006. In entrambi i casi la scadenza era fissata per il 20 dicembre ; il pagamento è stato regolarmente effettuato (importi corretti) il 29 dicembre 2005 per ICI 2005 ed il 27 docembre 2006 per ICI 2006, quindi 9 e 7 giorni di ritardato pagamento.

Dal momento che in questi periodi di 'magra' i comuni fanno di tutto per far cassa ed oltretutto sono spesso presenti persone incompetenti e superficiali volevo sapere  :

-   La sanzione deve essere pagata anche per questi pochi giorni di ritardo ? Ho letto il comma 3 di detta legge che dice 'Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.' Si parla esplicitamente di ufficio diverso da quello competente ma nel mio caso il comune prevede che  i versamenti ICI possano essere effettuati solo presso un unico concessionario, cosa che ho fatto  solo con 7 e 9 gg. di ritardo. Potrebbe essere interpretata come un pagamento eseguito tempestivamente e quindi sanzione non applicabile ?
-   Qualora La sanzione fosse effettivamente prevista, è applicabile nella forma del 30% dell'importo versato in ritardo, oppure è presente una qualche successiva legge o DL che riduca questa sanzione (vista anche l'esiguità del ritardo) ?


Grazie. Cordiali saluti.