ICI MAI PAGATA

Aperto da mapy67, 05 Dicembre 2008, ore 16:15:33

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mapy67

Nel 2008 ho accastato l'abitazione prima casa finita oltre 10 anni prima. Non ho mai pagato l'ICI tantomeno fatta alcuna dichiarazione. L'abitazione, è unica e indivisibile, ma a causa di un Usufrutto su parte del terreno, ho dovuto fare due accatastamenti con due particelle distinte (una come proprietario e l'altra come nudo proprietario con madre usufrutto). Vorrei mettermi in regola e pagare l'ICI per gli anni non pagati (prima del 2008, anno di abolizione). Posso fare il ravvedimento operoso? Da che anno dovrò pagare? Se l'ICI non pagata è 1000 euro, quanto sarà all'incirca con la sanzione? Ci sono sanzioni anche per la mancata dichiarazione? Grazie a chi mi risponderà. Mapy

C.A.

La possibilità di pagamento autonomo degli arretrati è limitata ai versamenti da effettuare per l'anno precedente: tu oggi hai la possibilità di effettuare "ravvedimento operoso" solo per la rata a saldo del 2007, per quanto riguarda le annualità precedenti (quelle non prescritte sono dal 2002 al 2007-acconto), quello che puoi fare è presentare al comune un'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente (maggiori dettagli sull'accertamento con adesione li trovi nella sezione "contenzioso" che trovi su questo stesso sito, guarda i tasti in alto).
Nel tuo caso si tratta di "omissione di dichiarazione", la cui sanzione, fatti 1000 gli euro di imposta dovuta, va da 1'000 a 2'000 € (in base a cosa prevede il regolamento del comune di competenza, essa va dal 100% al 200% del tributo), riducibile ad un quarto in caso di adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Alcuni comuni, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione, applicano anche la sanzione per omesso versamento, pari al 30% del tributo, senza possibilità di riduzione. Per avere maggior certezza su quali saranno le sanzioni applicate, dovresti verificare cosa prevede il regolamento ici del comune di competenza. Alle sanzioni vengono aggiunti, comunque, degli interessi moratori, pari al tasso di interesse legale maggiorato di fino a 3 punti (anche qua bisogna consultare il regolamento delle entrate dell'ente).

Nota: i soggetti passivi di ici nel caso da te presentato sono due: tu per la tua parte di proprietà e tua madre per la porzione dove è presente l'usufrutto. La spettanza dell esenzione per abitazione principale (o detrazione, per gli anni fino al 2007) viene a crearsi solo se tu abiti nella tua porzione, e tua madre nell'altra.

mapy67

Grazie di cuore per la risposta. Approfitto della gentilezza per alcuni chiarimenti.
La casa, pur essendoci due particelle (nudo proprietario e usufruttuario mia madre), è effettivamente una unica abitazione (sul foglio catastale c'è un taglio trasversale sulla casa pari al terreno sottostante, ma non sono due case). Ha un unica utenza enel, acqua, unico numero civico. Inoltre, mia madre risiede ed abita in un'altra casa e in un altro comune. E' possibile, ai fini ICI, fare un unico pagamento sommando le due rendite? O, in alternativa, presentare un certificato dove mia madre dichiara di dare in uso gratuito al figlio la parte di casa dove grava l'usufrutto?
Inoltre, leggendo il DL. 473/97, trovo scritto "nel caso di omessa o infedele denuncia la sanzione all'infrazione per omesso od insufficiente versamento del tributo è assorbita dalla sanzione prevista per l'infrazione di omessa o infedele denuncia". Quindi, sembrerebbe che nel mio caso, la sanzione del 30% per omesso versamento, è assorbita dal 100% dell'omessa dichiarazione. E, in caso di adesione e pagamento entro 60 gg, quest'ultima sanzione si ridurrebbe ad 1/4. Quindi in definitiva la sanzione globale dovrebbe essere il 25%. Sbaglio?? Inoltre, mi sembra che in caso di autodenuncia, si dovrebbero risparmiare gli interessi !!!
Infine, se ricordo bene, la prescrizione è di 5 anni. Quindi se mi autodenuncio a gennaio 2009, dovrei pagare dall'anno 2004?
Scusami per le troppe domande ma, prima di entrare nella tana del lupo (Comune), vorrei capire di "che morte morirò". Grazie

C.A.

Il problema è che le unità catastali sono due, e pochissimi comuni sono disposti a concedere che entrambi vengano considerati abitazione principale della stessa famiglia.
La Corte di Cassazione, con sentenza 25908/2008, precisa tuttavia che vanno considerate "abitazione principale" due o più diverse unità immobiliari censite come "A", purchè siano entrambe destinate all'effettiva dimora principale dell'individuo (ad esempio, una casa con i due piani distintamente censiti ma collegati fra loro) e della sua famiglia, pur potendosi applicare la detrazione una sola volta per tutto il complesso.
Questo è particolarmente rilevante specialmente dal 2008 in poi, in quanto la differenza non è quindi l'assoggettamento ad una differente aliquota, ma l'esenzione totale dall'imposta.
La sentenza sottolinea però che questo è possibile SOLO SE l'accorpamento delle due unità non le rende soggette ad un cambiamento di classe o categoria (la categoria, ma specialmente la classe, sono determinate con dei paletti abbastanza rigidi sulla superficie massima dell'abitazione in questione!).

Al chè il comune potrebbe richiederti in qualche modo di "provare" che l'accorpamento delle due unità non comporti un cambiamento di classe  o categoria, cosa tuttavia abbastanza probabile (su questo serve ovviamente il parere di un tecnico, visto l'immobile in oggetto).

Per quanto riguarda il dl 473/97 attenzione: esso riporta articoli differenti per ogni imposta, e la parte che tu citi (non ho avuto tempo di cercarla nel testo, perdonami!) non è inclusa nell'articolo 14, che è l'unico che riguarda l'ici, quindi il fatto che sia così per un'altra imposta non comporta necessariamente lo stesso trattamento per quanto riguarda gli accertamenti eventualmente emessi dal comune. Ti chiederei anche in che senso "risparmieresti" gli interessi autodenunciandoti: posso dirti che sicuramente li bloccheresti alla data dell'inizio dell'accertamento, forse è questo che intendi..

La prescrizione, infine, è di cinque anni, che nel caso di omissione di denuncia partono dalla data in cui questa andava presentata (solitamente il luglio dell'anno successivo), quindi nel 2008 è possibile accertare a partire dall'anno di imposta 2002 (la cui dichiarazione andava presentata nel 2003), da gennaio 2009 sarà possibile fare accertamenti per omessa dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2003.
Spero di esserti stato d'aiuto, fammi sapere se serve altro! Ciao e buona fortuna...

mapy67

Grazie di nuovo. Riapprofitto della tua gentilezza e competenza per qualche approfondimento riguardo alle sanzioni (art.14 Dlgs 504/92). In particolare, in diverse riviste e anche sul Vs. su sito internet, agli ultimi capoversi della sezione "Sanzioni", trovo scritto che: "in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave, congruamente maggiorata". Poi, trovo scritto: "Sulla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa tributaria non vanno applicati gli interessi".
Inoltre, da varie riviste, trovo che con decorrenza 1/4/1998, le sanzioni concernenti le violazioni alle leggi tributarie dei Comuni, trovano riferimento nei Dl.471,472 e 473 del 18/12/1997. Più volte trovo scritto: "la sanzione non deve mai essere applicata nei casi di omessa o di infedele denuncia, in quanto in tali casi la violazione è sanzionata sulla base dei principi contenuti nel Dlgs 473/97". Oppure trovo scritto: "il nuovo sistema sanzionatorio tributario, prevede l'esclusiva applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave (ne bis in idem)".  Oppure: "Si ritiene che la violazione dell'omesso o del parziale versamento, sanzionata dall'art. 13, comma 2, del Dgls 471/97 non debba essere applicata, quando la violazione consiste nell'omessa od infedele denuncia, proprio perchè le sanzioni previste nel Dgls 473/97 divengono assorbenti delle sanzioni previste dalla citata norma". In ultimo, ad una domanda specifica sull'omessa denuncia e pagamento ICI nel 1995, un esperto risponde: "A decorrere dall'1.4.98, la sanzione per omesso o parziale versamento è assorbita in quella di omessa o infedele denuncia. Tuttavia per le infrazioni commesse prima di tale data, se non ancora attribuite, se interviene adesione da parte del contribuente, risultano più favorevoli le nuove sanzioni, in quanto applicando la riduzione ad un quarto, di regola risultano minori delle prime. Infatti, applicando il minimo la riduzione sarebbe del 25 per cento nel caso di omessa denuncia e del 12,50 per cento per l'infedele. Ovviamente la riduzione ad un quarto non risulta applicabile sulle vecchie sanzioni, così come chiarito dal Minist.delle Fin. con la circ.180/98, nella parte a commento del favor rei (art.3 Dgls472/97)".
Alla luce di quanto sopra, ti chiedo, se possibile, un po di chiarezza.
In particolare, nel mio caso specifico, posto 1000 il tributo non pagato, quanto dovrei pagare? 1000+25%, 1000+25%+30%. Inoltre, l'importo del tributo non pagato è quello che avrei dovuto pagare ogni anno dal 2003 considerando anche l'agevolazione prima casa? Infine, praticamente, come mi devo comportare? Devo andare in Comune? Oppure scrivere qualcosa (accertamento con adesione)?Ho provato a scaricare il regolamento comunale ma non trovo alcun riferimento specifico.
Grazie per la risposta. Se vuoi che ti mandi i riferimenti da me trovati, comunicami un indirizzo mail. Il mio è mapy67@alice.it.




C.A.

Guarda, io sono d'accordo con te sulla non cumulabilità delle sanzioni, cioè in caso di omissione si applica la sanzione per omessa dichiarazione e stop. Eventualmente tieni "pronta" la documentazione che hai già reperito, in caso in comune ti facciano problemi a riguardo.
Per le modalità di adesione, si dovrebbero trovare dei riferimenti sul regolamento delle entrate adottato dal comune (non sul regolamento ici), in quanto l'adesione è un istituto 'generico', applicabile a svariati tributi. La risposta corretta a questa richiesta, tuttavia, te la possono dare solo in comune.

mapy67

Buongiorno. Vorrei farti un esempio e chiederti se è OK.
Abitazione prima casa, abitata dal 1995, accatastata nel 2008, mai dichiarata e mai pagata l'ICI.
Si è sempre pagata l'ICI come area fabbricabile (esiste dichiarazione ICI sull'area fatta a suo tempo).
Quindi nel 1996 non si fattà la variazione ICI e il pagamento da area fabbricabile ad abitazione 1 casa.
Siamo nel 2009 e quindi, anno 2002 prescritto, dal 2003 al 2007 si dovrebbe pagare (2008 abolita).
Esempio:
ICI non pagata euro/anno 100,00 (calcolato ici prima casa con detrazione spettante. Diciamo che è l'importo che avrei dovuto pagare ogni anno).
ICI versata per area fabbricabile euro/anno 30,00.
Calcolo:
500,00 euro per imposta non pagata (100,00 x 5 anni dal 2003 al 2007. il 2008 abolito)
-180,00 euro a dedurre per imposta pagata area fabb.(30,00 x 6 anni perchè il 2008 è stato pagato)
320,00 euro restano da pagare.
100,00 euro per sanzione mancata dichiarazione 2004. Riducibile a 25,00 in caso di adesione)
96,00 euro per sanzione mancato versamento (30% di 320,00 imposta da pagare)
Totale importo da pagare 441,00 euro (320,00+25,00+96,00) oltre interessi legali (+3punti).
E' corretto il calcolo???
In particolare, è corretta l'interpretazione:la sanzione per l'omessa dichiarazione deve essere sanzionata solo per il primo anno in cui è stata commessa ? (interr.parlamentare del 18/09/2001). Nell'esempio, la sanzione va applicata solo per il 2004.
Oppure nel suddetto esempio si parla di mancata variazione e si applica la sanzione del 100% per ogni anno?
Grazie.


C.A.

L'interrogazione parlamentare da te citata era relativa alle violazioni dichiarative in presenza di versamenti corretti. Nel tuo caso invece sarebbe da ritenersi omessa la presentazione della denuncia di passaggio da area ad abitazione, pertanto:

500 euro per imposta non pagata
-180 euro per imposta versata
320 euro (riducibili ad 80 in adesione) di sanzioni per omessa denuncia
+ interessi a tasso legale, eventualmente maggiorato da regolamento comunale

In fin dei conti, per assurdo, ti è più conveniente pagare la denuncia omessa che non il versamento insufficiente.. Tra l'altro è recentemente uscita una sentenza di cassazione proprio relativa al fatto che omettere di presentare una variazione si configura in una denuncia omessa per ogni anno fino alla presentazione della rettifica.

mapy67

Grazie per la risposta. Quindi l'importo totale da pagare è 400euro+interessi? Cioè 320 di imposta e 80 di sanzioni ?
Ho visto che non hai messo la sanzione del 30%. Quindi, la sanzione del 30% per omesso versamento non si applica?? In altre parole, nel mio caso (mancata dichiarazione con il mancato pagamento della tassa), la sanzione del 100% per omessa dichiarazione (riducibile ad un quarto) assorbe quella del mancato versamento del 30%?
GRAZIE.

C.A.

Dovrebbe proprio essere così.

mapy67

Buongiorno, non è per contraddirti, ma ho davanti un esempio reale di un Comune vicinoi per un accertamento ICI 2004 (mancato pagamento di euro 14,06 e mancata dichiarazione).
Nel provvedimento è scritto testualmente:
Omesso versamento euro 14,06
Sanzioni non riducibili 30% euro 4,22
Sanzioni omessa denuncia 51,65 (minimo) ridotte a 1/4 euro 12,91
Interessi euro 1,72
Spese notifica 3,40
Arrotondamenti -0,31
Totale da pagare euro 36,00. Quindi in sostanza hanno applicato il 100% e il 30%.
Forse è diverso dal mio caso oppure ogni comune fa quello che vuole?.
Infine una coriosità su questo caso concreto. Il comune ha accertato e notificato il 2004. Cosa avviene per gli anni successivi? Il comune manderà altri avvisi per il 2005,2006,.....??
Grazie di nuovo


C.A.

Non preoccuparti: se leggi la prima risposta che ti ho dato a questo topic, vedi come so perfettamente che alcuni comuni applicano la doppia sanzione, e altri la ritengono assorbita. In realtà ciascun comune fa come vuole perchè le disposizioni che citavi prima tu (cioè che l'omessa dichiarazione assorbe il versamento insufficiente/omesso) sono esplicitate solo nella normativa relativa alle altre imposte, ma nulla nelle leggi specifiche dell'ici riporta questa procedura, quindi troverai sempre qualche comune che applica la sanzione solo per omessa dichiarazione, e altri che le applicano entrambe.

Per gli anni successivi sì, il comune può solo che mandare altri avvisi di accertamento, in quanto la possibilità per te di fare ravvedimento è limitata, oggi, all'anno 2008 e successivi. Ovviamente oltre che pagare quando dovuto, ti converrà presentare il prima possibile la famosa denuncia precedentemente omessa.

mapy67

Come al solito, in Italia, non c'è la certezza e l'uniformità nelle leggi e nelle sue applicazioni.
Comunque a breve, andrò nella "tana del lupo" e, se non ti dispiacerà, ti dirò come sarà andata.
Grazie e saluti.

P.S. Complimenti a questo forum e soprattutto alle persone che ci lavorano. Non è facile trovare un ottimo, preciso e puntuale interlocutore. Oltretutto e soprattutto... GRATIS  :) :) (in una società dove tutto è a pagamento :'().

C.A.

Grazie per i complimenti e ringraziamenti, aspettiamo aggiornamenti allora!

Prego e buona fortuna!