sanzione 30% per omesso versamento: è corretta? é riducibile ad 1/4?

Aperto da augusto123, 11 Agosto 2008, ore 02:32:03

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augusto123

L'1 luglio 2008 è notificato un avviso di accertamento ICI, anno 2003,  per "versamento omesso/parziale", applicando sanzione del 30% sull'accertato (viene altresì scritto: "avvisa che la denuncia del 1993 risulta essere infedele" ma non sono applicate sanzioni, anche perché, in verità, non sussiste alcuna infedeltà e sembra solo una frase pretestuosa o precompilata).
La sanzione è corretta? Inoltre, nell'avviso si parla di riduzione della sanzione ad 1/4, ex art. 16 D. lgs. 472/1997 per "sanzione su denuncia irrogata" (dichiarata inapplicabile nello specifico) e di accertamento con adesione ex d. lgs. 218/1997. E' applicabile il caso di acquiescenza, con riduzione della sanzione applicata a 1/4 (cioè al 7,5%), ex art. 15 d. lgs. 218, tenuto conto che il comune ha adottato un regolamento per l'accertamento con adesione che riconosce tale previsione?
(precisamente è scritto "Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento." Ma non c'è traccia di tale possibilità nell'atto!).
Augusto

C.A.

Ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 471 del 18/12/1997 ritardi od omissione di versamenti concernenti imposte dirette:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto  in questi casi l'ammontare dei   versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta    o    una    minore  eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti   assistiti   integralmente   da forme di garanzia reale o personale previste     dalla     legge     o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati   con   un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1  dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.   Identica   sanzione   si  applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta   ai   sensi   degli  articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della    Repubblica    29    settembre    1973,  n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis   del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633."

Per quanto riguarda invece l'accertamento con adesione e la sua applicabilità all'ici, è lo stesso dlgs 504 del 1992, modificato dalla finanziaria 2007, a dire:

1. Per l'omessa  presentazione della dichiarazione o denuncia  si applica la sanzione  amministrativa  dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la   dichiarazione  o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. [Omissis]                                                       
4. Le  sanzioni  indicate  nei  commi  1  e  2 sono ridotte ad un quarto se, entro il   termine  per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,  interviene adesione del  contribuente  con  il  pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.                                       

Quindi pur essendo l'atto che irroga la sanzione per omesso o ritardato o insufficiente versamento chiamato "avviso di accertamento", il suo regime sanzionatorio deriva da una normativa generale sulle imposte dirette, per le quali non è prevista nessuna adesione. Anche perchè, razionalmente, il ritardo o la dimenticanza nel versamento sono già sanabili con ravvedimento operoso, e comunque tenendo a mente che l'adesione è uno strumento adottato per ridurre il contenzioso bisogna, a mio avviso, logicamente non applicarlo alle sanzioni su ritardi e omissioni di versamenti già palesemente dovuti, in quanto tali provvedimenti sono sostanzialmente inappellabili (fatta salva la loro correttezza).
                             
   


augusto123

Concordo con te al 100%.
se così stanno le cose dobbiamo trarre. però, alcune conseguenze:
1) la frase con cui l'ufficio tributi "avvisa che la denuncia del 1993 risulta essere infedele"  è totalmente pretestuosa o quantomeno erronea. Avrebbero dovuto applicare sanzioni diverse e non l'hanno fatto.
2) "l'avviso di accertamento" in oggetto è qualificabile come una mera liquidazione ICI (e materialmente è tale) da cui sono emersi errori nel calcolo e versamento della stessa (risultante inferiore al dovuto) poi rettificati e sanzionati per "omesso/parziale versamento" al 30%.
Sei d'accordo?
Perche se sei d'accordo la faccenda non finisce qua. Secondo la vecchia normativa la liquidazione era possibile entro il secondo anno successivo a quello d'imposta soggetto a verifica, nel mio caso 2003, cioè parliamo di decadenza entro il 31/12/2005.....e perveniamo al risultato finale che l'avviso è decaduto e il ricorso eventuale in commissione tributaria vinto.
Che mi dici?
Grazie e ciao!

P.S.:dimenticavo, in merito al ravvedimento operoso direi che qua proprio non se ne parla visti i tempi trascorsi....anni!

C.A.

Sì sono d'accordo: se non c'è nessuna infedeltà nelle denunce presentate (cioè è solo una liquidazione per ritardo o mancato versamento di una rata) il 2003 è certamente prescritto.
Se invece ci sono di mezzo rendite presunte, etc. è un'altra storia, ma altrimenti non dovrebbero esserci problemi. Nel caso in questione, cosa ha causato il minor versamento? Dimenticanza di una rata? Mancata applicazione di un aumento di aliquota?

augusto123

Per essere + preciso dovrei studiare i dettagli ed ora non ho il tempo materiale. Lo farò + avanti.
Comunque posso dirti che il differenziale dovrebbe derivare dal fatto che io ho applicato aliquota abitazione principale loro aliquota casa a disposizione da cui la differenza direi. Il succo è che il comune non riconosce l'abitazione principale solo perchè non c'era la residenza anagrafica ma c'era solo l'uso effettivo con tanto di utenze, che posso autocertificare per legge, come recitano anche alcune circolari dell'agenzia dell'entrate.
Stando così le cose dovrebbe essere una liquidazione dunque decaduta. O no?
Ciao!
A.

C.A.

L'accertamento è un po'strano allora..
Partiamo dal fatto che il requisito della residenza anagrafica (salvo presentazione di prova contraria) è stato introdotto solo con la finanziaria 2007 (prima si parlava di dimora abituale); inoltre secondo me il comune è partito da un presupposto errato: sembra come se loro abbiano "semplicisticamente" liquidato la differenza d'imposta senza nemmeno guardare la motivazione per cui avresti potuto versare di meno, infatti se avessero voluto accertare l'infedeltà della detrazione per abitazione principale avrebbero dovuto indicarlo sull'avviso di accertamento.
Ora da quello che ho capito la dichiarazione 1993 è stata presentata ed è corretta (è indicata la detrazione nel 1993?), quindi avrebbero dovuto indicare che la detrazione era stata applicata in maniera infedele, e le sanzioni sarebbero dovute essere al 50% riducibile 12,5%.
In ogni caso dovresti essere tranquillo: se è un accertamento per infedele detrazione, visto che hai le prove per dimostrare che comunque avevi la dimora abituale nell'immobile , il presupposto della maggior imposta è errato quindi dovresti poter ottenere una revoca o comunque possibilmente una vittoria in commissione. Se invece è una liquidazione per maggior imposta dovuta, senza infedeltà nella dichiarazione, è prescritta.

Ovviamente non posso che dire che sarebbe MOLTO meglio convincere il comune a procedere in autotutela, più vedo le commissioni tributarie più mi convinco che sono un terno al lotto.

augusto123

Concordo sul terno al lotto delle commissioni ma......i comuni sono dei furfanti patentati. In autotutela non mi hanno mai fatto un tubo....salvo una volta che era troppo evidente e marchiano come errore. Altrimenti fanno i furbi e tirano a grana....altro che!

C.A.