Esenzione ICI, coniugi non separati

Aperto da roge48, 08 Giugno 2008, ore 10:07:46

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roge48

In una discussione con degli amici, è saltato fuori un caso che non riusciamo a risolvere:
Comune di Roma, coniugi non separati e in comunione di beni, comproprietari di due appartamenti al 50%; il marito abita e ha la residenza in un appartamento di cui è proprietario al 50% ed è proprietario al 50% dell'altro appartamento dove vive e ha la residenza anagrafica la moglie che a sua volta è proprietaria del 50% dell'appartamento dove vive e del 50% dell'appartamento dove vive il marito; come ci si deve comportare? Io sostengo che il marito dovrebbe pagare l'ici, anche se con aliquota ridotta, sul 50% di sua proprietà dell'appartamento in cui abita la moglie, e la moglie dovrebbe pagare il 50% sull'appartamento dove abita il marito; altri sostengono che ambedue gli appartamenti sono esenti in toto, in quanto, stando a quanto pubblicato sul manifesto ici del comune di Roma," L'ICI È INOLTRE ABOLITA per i seguenti casi, assimilati all'abitazione principale:
● abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado, che vi risiedono" "SI RICORDA CHE:
● l'abitazione principale è quella in cui il proprietario abita e dove, di norma, ha la propria residenza anagrafica"
Voi cosa ne dite? 

C.A.

Dico che marito e moglie non sono parenti nè di primo nè di secondo grado, quindi non possono applicarsi l'esenzione per uso gratuito :) ergo ciascuno dei due deve versare come seconda casa per la quota di immobile in cui risiede l'altro

luigi78

Ha perfettamente ragione C.A.
Infatti, i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini, pertanto non rientrano nelle condizioni previste dal regolamento del Comune di Roma, affinchè l'immobile concesso in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado possa essere escluso dall'ICI.
N.B.: Risposta indirizzata direttamente a roge48.
Un saluto a tutti, Luigi.
Luigi

roge48

Come si concilia quanto da voi espresso, con la risposta data a "xxx", che allego, visto che il comune di Roma pone i coniugi sullo stesso piano dei parenti di 1° o 2° grado?

Certamente SI.
Devi fare attenzione, però, a controllare bene che il grado di parentela che intercorre tra il soggetto A e il soggetto B, sia previsto nel regolamento comunale dell'ICI, affinchè un'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti possa essere assimilata all'abitazione principale.
In caso affermativo, il soggetto B, non solo può effettuare la dichiarazione e quindi concedere in uso gratuito l'u.i. al soggetto A, ma, ai sensi del Decreto Legge del 27/05/2008 n. 93, è escluso dall'ICI anche sulla propria quota di proprietà (50%) relativamente all'immobile concesso in uso gratuito.



luigi78

Innanzitutto, nella risposta fornita a xxx, non a caso ho precisato che bisogna controllare il grado di parentela tra il soggetto A e B, avendo xxx parlato in generale del soggetto A e B; pertanto se A e B, fossero coniugi, nel Comune di Roma sicuramente non rientreranno nel caso in questione.
Poi, non è affatto vero che il Comune di Roma pone i coniugi sullo stesso piano dei parenti; dove è scritto?
Ribadisco, infine, che i coniugi non sono nè parenti nè affini di alcun grado, quindi non possono usufruire della concessione di immobili in uso gratuito a parenti.
Spero sia stato chiaro, buona serata, Luigi.
Luigi

roge48

Invio il link della delibera aliquote e agevolazioni 2007 del comune di Roma dove nello "ALLEGATO A-Disciplina dell'ici 2007" al punto 1), paragrafo A), capoverso a4), si parla di "unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ......"

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N1102386554/ICI_Del_54_2007.pdf

Forse ho interpretato male?

luigi78

Purtroppo SI, in quanto trattasi di una Delibera di C.C. con la quale, ogni anno, il Comune stabilisce le varie aliquote da adottare, nonchè le relative detrazioni e/o benefici da utilizzare ai fini ICI (peraltro quella che Lei cita è riferita all'anno d'imposta 2007, quindi superata con la nuova Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 59 - Prot. RC n. 30356/08).
Quello che conta, invece, per l'esenzione o meno dall'ICI relativamente all'abitazione assimilata a quella principale, quindi anche quella concessa in uso gratuito, è quanto stabilito nel regolamento comunale di Roma che, all'art. 11, comma 4, recita: "Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale....
Questo è il link dove potrà leggere il regolamento del Comune di Roma:
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/N1771328193/sv1[1]%2058.pdf
Spero sia tutto chiaro, buona serata, Luigi.
Luigi