Avvisi di Liquidazione

Aperto da afraioli, 18 Novembre 2002, ore 14:02:22

Discussione precedente - Discussione successiva

afraioli

nel dicembre 2000, il mio Comune notificava avvisi di liquidazione per gli anni 1993 e seguenti, a firma della del responsabile di una Società esterna incaricata per gli accertamenti Ici e del Funzionario Responsabile del Comune.
  A prescindere dalla confusione operata tra avvisi di accertamento, liquidazione e rettifica (sono stati notificati solo avvisi di liquidazione), oltre alla violazione della privacy, nei predetti avvisi si precisava che "avverso il presente atto può essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, alternativamente:
1.   alla Commissione Tributaria Provinciale con le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. 546/92 e succ. mod. ed integr.;
2.   all'Ufficio Tributi del Comune, in forza del principio dell'autotutela, con atto scritto, motivato e documentato.
  Il cittadino-contribuente, vista l'opzione che gli si dava, ha preferito ricorrere all'Ufficio Tributi del Comune, "in forza del principio dell'autotutela".
  Come ha stabilito la sez. V della Commissione Tributaria di Pisa, sentenza n. 113/05/02 depositata il 19 giugno 2002, l'autotutela ha una duplice funzione:
a)   permette al soggetto che ha emesso l'atto di revocarlo qualora la richiesta avanzata dalla parte sia ritenuta valida;
B)   evita al contribuente di dover impugnare l'atto davanti alla Commissione Tributaria per veder accolte le proprie tesi.
  In sostanza, l'adozione tempestiva del provvedimento evita al notificato di dover sostenere i costi propri della fase contenziosa.
  Il contribuente raggiunto (nel dicembre 2000) da un avviso di liquidazione relativo all'imposta comunale sugli immobili non condiviso, al fine di evitare il ricorso, considerato l'optional che gli veniva offerto sull'alternativamente, ha prontamente chiesto al Comune il riesame dell'atto notificato con il conseguente annullamento in applicazione del principio di autotutela.
  L'Ente ha disatteso la richiesta non riscontrando alla stessa e il contribuente, sicuro di trovarsi in regola giacché ha seguito alla "lettera" quanto enunciato in merito alla proposizione del ricorso, alternativamente aveva deciso di opporsi presso l'Ufficio Tributi e non ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria entro i fatidici sessanta giorni.
  In sintesi, l'alternativa data al contribuente ha pregiudicato per tutti coloro che hanno optato per l'autotutela, senza presentare contestualmente il ricorso alla Commissione Tributaria, l'impossibilità dell'esercizio di un diritto poiché forviati dallo stesso Ente emanante l'atto.
  Vi è di più:
  La Società esterna ha pensato bene, a distanza di tempo, di notificare le cosiddette "ridetermine".
  Le ridetermine sanciscono la nullità dell'atto principale e, pertanto, essendo scaduti abbondantemente i termini di accertamento, non danno luogo a procedere perché dovevano essere notificate prima che siano intervenuti i termini di prescrizione o di decadenza entro i quali può esercitarsi il potere di accertamento.

  Alla luce di quanto sopra si chiede un Parere del Garante sul comportamento del Comune e della Società esterna, incaricata del servizio di accertamento.
  Grazie-
afraioli      
                                                                                                                                                 

afraioli

E' vero che il problema posto alla Vostra attenzione è piuttosto "ingarbugliato", però chiedo l'aiuto per risolvere questa strana ed anomala situazione. Grazie.
afraioli