Sanzione minima Omessa denuncia

Aperto da Lella, 05 Marzo 2008, ore 08:25:49

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Lella

Vi chiedo aiuto per un dubbio che mi è venuto.
Nela caso in cui ho effettuato il versamento ici correttamente ma non ho fatto la denuncia mi viene applicata la sanzione minima di euro 51,65. Questo importo se pagato entro i 60 gg. è riducibile ad un quarto o devo pagarlo per intero?
grazie
Lella

C.A.

E' riducibile ad un quarto se versi entro i 60 giorni.

francyman8

#2
non si riduca affatto ad un quarto, la riduzione è solo per l'omesso versamento che passa dal 100% dell'imposta al 25%...

:-[ ho sbagliato, chiedo scusa. Si riduce ad un quarto e naturalmente l'omesso versamento è il 30% dell'imposta...

PS grazie a C.A. per non avere infierito

C.A.

#3
art. 14

Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 


Precisiamo dunque, i casi sono 2: se hai omesso la dichiarazione e questa andava a modificare l'imposta che va versata (ad esempio, hai omesso di dichiarare una vendita o un acquisto, pur avendo regolarmente versato il dovuto), la sanzione e' riducibile (comma 1 + comma 4). Come si puo' infatti notare, il comma 4 specifica " il pagamento del tributo, se dovuto", quindi la riduzione si puo' applicare sia che ci sia una differenza del dovuto o meno, l'elemento che fa scattare la possibilita' di adesione e' l'effettivo cambiamento apportato o meno all'importo da effettuare annualmente dalla dichiarazione omessa.
Se invece la dichiarazione non ha causato una variazione dell'importo dovuto, la sanzione e' bloccata e non riducibile.