IMU e diritto di abitazione

Aperto da tippolo, 10 Maggio 2012, ore 13:48:10

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tippolo

salve a tutti
vi propongo il mio problerma riguardo all'IMU prima casa:

un abitazione alla morte di un genitore è stata ereditata dal coniuge ed altri 2 figli maggiorenni tutti e tre per una quota pari al 33.33%
uno dei figli è sposato e non dimora nè ha la residenza in questa abitazione mentre il genitore superstite e l'altro figlio abitano in questa abitazione che è l'abitazione principale per entrambi
come devo calcolare l'IMU avendo il coniuge superstite il diritto di abitazione? deve essere calcolata al 100% al coniuge superstite o il 66,67% al genitore superstite ed il restante 33% viene calcolato al figlio non sposato che abita con la madre?

grazie in anticipo
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cafca

#1
Se nel caso di specie, come sembra, il genitore (madre) utilizza la casa familiare, secondo me non ci sono dubbi sul fatto che anche ai fini dell'Imu sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile.
Sul punto giova sottolineare che il diritto di abitazione, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione e non trova alcun limite sulla casa adibita a residenza familiare.
Questa situazione di dirito rimane immutata, e quindi produce effetti, anche in tema di Imu.
I figli eredi sono completamete estranei alla tassazione.

tippolo

grazie cafca
anch'io pensavo la stessa cosa ma volevo il parere degli agli
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Step

#3
Salve riprendo il quesito.
Ho la stessa situazione descritta dall'utente tippolo.
Ho un dubbio però, scusate eventualmente l'ignoranza.
Fermo restando il diritto all'abitazione del genitore, nel calcolo dell'imu, il genitore dovrà indicare la reale quota di proprietà pari a 66,67% con detrazione pari a 200 euro o dovrà indicare una quota paria 100% pur non essendone proprietario per quella quota?

cafca

Step, al riguardo le segnalo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sezione tributaria): il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori (sentanza 1920 del 29 gennaio 2008). Questa situazione di diritto rimane immutata e, quindi, produce effetti anche in tema di Imu. Ne consegue che l'imu deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge superstite.

Anaeli

Ho una richiesta anch'io, nuova del forum.... se la casa coniugale è stata frazionata per dare ad uno dei figli una porzione, il coniuge supersite ha ancora diritto di attribuirsi sulla restante porzione il diritto di abitazione (che sconterebbe l'aliquota ridotta in toto) o come dice la mia commercialista è decaduto il diritto e, come in tutte le comproprietà il coniuge applica il 4 su 1/ 3 e i figli l'aliquota intera sui loro terzi? Per favore aspetto una risposta perchè la botta è grossa e, dopo tutte le spese avute anche questa sorpresa!!!! :'(

cafca

Nel caso specifico, se il genitore (madre) utilizza la casa familiare, non ci sono dubbi sul fatto che anche ai fini dell'Imu sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Al riguardo, si segnala che la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori (sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008). Questa situazione di diritto rimane immutata e, quindi, produce effettti anche in tema di Imu.