OMESSA DICHIARAZIONE ICI

Aperto da frater, 09 Settembre 2002, ore 16:05:11

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frater

Salve a tutti. Sono proprietario di un immobile dal 1990. Nell'anno in cui è stata introdotta l'ici (ossia 1992) ho omesso di presentare la dichiarazione ici ma ho sempre provveduto ai versamenti annuali dell'ici sulla base della rendita presunta. Vorrei sapere se la mancata presentazione della dichiarazione è sanata dai pagamenti da me puntualmente effettuati annualmente.
Il Comune ove è sito l'immobile mi ha notificato atto di accertamento e contestuale liquidazione dell'ici con irrogazione di sanzioni amministrative per infedele denuncia e insufficiente versamento per gli anni 1996-97-98-99 senza avermi mai notificato prima di allora la rendita definitiva.
Vorrei sapere se , data l'omessa dichiarazione nel 1992, la differenza d'imposta relativa al 1996 sia prescritta o meno. Nel caso non fosse prescritta gradirei conoscerne le motivazioni.
Ringrazio sin d'ora per la cortese risposta.

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneSalve a tutti. Sono proprietario di un immobile dal 1990. Nell'anno in cui è stata introdotta l'ici (ossia 1992) ho omesso di presentare la dichiarazione ici ma ho sempre provveduto ai versamenti annuali dell'ici sulla base della rendita presunta. Vorrei sapere se la mancata presentazione della dichiarazione è sanata dai pagamenti da me puntualmente effettuati annualmente.
Il Comune ove è sito l'immobile mi ha notificato atto di accertamento e contestuale liquidazione dell'ici con irrogazione di sanzioni amministrative per infedele denuncia e insufficiente versamento per gli anni 1996-97-98-99 senza avermi mai notificato prima di allora la rendita definitiva.
Vorrei sapere se , data l'omessa dichiarazione nel 1992, la differenza d'imposta relativa al 1996 sia prescritta o meno. Nel caso non fosse prescritta gradirei conoscerne le motivazioni.
Ringrazio sin d'ora per la cortese risposta.


Per esplicita previsione (art. 11, comma 2, del Dlgs 504/92), nel caso di omessa presentazione della dichiarazione Ici, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata. Il Comune, quindi, ha correttamente notificato entro i termini prescrizionali l'avviso di accertamento per l'imposta relativa alle annualità 1996 e successive.
Se la rendita catastale è stata attribuita dall'Agenzia del territorio prima del 31 dicembre 1999 ed eventualmente pubblicata all'albo pretorio, il Comune ha diritto di recuperare la maggiore imposta dovuta sulla base della rendita attribuita. Sulla differenza di imposta non sono computabili né sanzioni, né interessi e l'avviso di accertamento costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione della predetta rendita (art. 74 della legge 342/2000 e circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001). Qualora invece la rendita sia stata notificata per la prima volta nel corso dell'anno 2002, nel senso che per i periodi precedenti (fino al 31 dicembre 1999) la rendita stessa non risulti né adottata né pubblicata all'albo pretorio, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, in forza della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, il Comune non potrebbe esigere neanche la differenza di imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 17 del 13 marzo 2001; contra: Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza 550 del 19 maggio 2001; Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XI, sentenza 17 del 7 giugno 2002).
Infine, va rilevato che l'omessa presentazione della dichiarazione Ici è violazione ben diversa dalla presentazione della dichiarazione o della denuncia infedeli, come diverse sono le misure sanzionatorie. Sul punto è bene evidenziare che solo in presenza di dichiarazione infedele la violazione si rinnova di anno in anno, fino a quando il contribuente non provveda alla correzione e a ricondurre la dichiarazione stessa a fedeltà (si veda circolare ministeriale 184/E del 13 luglio 1998).
Nel caso di specie, invece, la violazione per omessa presentazione della dichiarazione nel 1993 è ormai caduta in prescrizione e il Comune impositore non può trovare alcuna giustificazione giuridica per sanzionare le annualità di imposta per le quali non sussisteva l'obbligo dichiarativo.
Fausto C. (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

frater

Grazie per la risposta, ma vorrei dei chiarimenti cortesemente.
Innanzitutto volevo sapere da dove si evince la data in cui la rendita è stata adottata.
Poi , se la rendita è stata adottata entro il 31/12/99 ma il Comune non è in grado di provare che la rendita catastale sia stata pubblicata all'albo pretorio entro la stessa data, la differenza d'imposta per gli anni pregressi è dovuta o no?
Infine, riguardo alla sanzione per infedele denuncia e insufficiente versamento ,volevo sapere entro quanto tempo si prescrivono.
La sanzione relativa al 1996 si è prescritta o no?.
Attendo risposta, grazie.

webmaster

Citazione
Innanzitutto volevo sapere da dove si evince la data in cui la rendita è stata adottata.

Dall'avviso di accertamento.

Citazione
Poi , se la rendita è stata adottata entro il 31/12/99 ma il Comune non è in grado di provare che la rendita catastale sia stata pubblicata all'albo pretorio entro la stessa data, la differenza d'imposta per gli anni pregressi è dovuta o no?

Sì, è dovuta.

Citazione
Infine, riguardo alla sanzione per infedele denuncia e insufficiente versamento ,volevo sapere entro quanto tempo si prescrivono.

Ma, nel quesito del 9 settembre, non aveva scritto di avere omesso di presentare la dichiarazione Ici? In proposito le avevamo citato l'articolo di riferimento per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Citazione
La sanzione relativa al 1996 si è prescritta o no?.

No, per l'accertamento d'ufficio.


La redazione di Dossier.Net                                                                                                                                                  

frater

Scusate ma ci sono delle cose che proprio non riesco a capire, per cui vi chiedo gentilmente di aiutarmi a comprenderle.
1) Nell'avviso di accertamento non c'è scritta la data in cui la rendita definitiva è stata adottata. Nel prospetto relativo al dettaglio immobili nel riquadro intitolato "ACCERTATO" c'è solo scritta la categoria catastale e la rendita definitiva. Io ho fatto una visura catastale dove nella sezione intitolata "DATI DERIVANTI DA" c'è scritto "ATTO PUBBLICO n.... del... in atti dal 22/01/1993". Volevo capire se quella data del 22/01/1993 sia la data di attribuzione della rendita definitiva.

2) Vorrei sapere la data e il numero della legge che prevedeva la pubblicazione all'albo pretorio delle rendite catastali.

3) Riguardo alla questione dell'omessa presentazione della dichiarazione Ici io la dichiarazione non riesco a trovarla, comunque non ricordo di averla presentata. Nel prospetto relativo al dettaglio immobili dell'avviso nel riquadro "DICHIARATO" c'è scritto 0, e io non capisco perchè mi parlino nell'avviso di infedele denuncia visto che pare che io non abbia mai presentato alcuna dichiarazione o denuncia.

4) Le annualità d'imposta arretrate devono essere richieste entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno a cui si riferiscono? Se la risposta è sì, allora perchè nel 2002 mi viene chiesta la differenza d'imposta relativa al 1996, visto che dovrebbe essersi prescritta entro il 31 dicembre 2001?

Vi prego di aiutarmi a chiarire questi dubbi.
Grazie.

ccmaomao

CitazioneInfine, va rilevato che l'omessa presentazione della dichiarazione Ici è violazione ben diversa dalla presentazione della dichiarazione o della denuncia infedeli, come diverse sono le misure sanzionatorie. Sul punto è bene evidenziare che solo in presenza di dichiarazione infedele la violazione si rinnova di anno in anno, fino a quando il contribuente non provveda alla correzione e a ricondurre la dichiarazione stessa a fedeltà (si veda circolare ministeriale 184/E del 13 luglio 1998).
Nel caso di specie, invece, la violazione per omessa presentazione della dichiarazione nel 1993 è ormai caduta in prescrizione e il Comune impositore non può trovare alcuna giustificazione giuridica per sanzionare le annualità di imposta per le quali non sussisteva l'obbligo dichiarativo.
Fausto C. (redazione Dossier.Net)
Vorrei porre anch'io una domanda a riguardo dell'applicazione della sanzione per omessa denuncia.
Ho letto la Circolare 184 13/07/98 sul ravvedimento ma non ho trovato gli estermi per affermare che l'obbligo dichiarativo si è concluso con la dichiarazione iniziale. Infatti, così si giustificherebbe il fatto che è prescritta la sanzione per il 1993. Ma da qualche parte ho letto (non mi ricorso assolutamente dove, in questo momento) che la dichiarazione ICI è fittizziamente riporposta di anno in anno, salvo variazioni, e ciò ha il corollario che in mancanza di dichiarazione iniziale ogni anno è sanzionabile per omessa denuncia. Tanto è vero che nel caso in specie: omessa dichiarazione il Comune ha fatto un accertamento d'ufficio fin dal 1996 poichè c'era obbligo dichiarativo (avvalorando la tesi) non essendo mai stata presentata denuncia e non dal 1997 come se non ci fosse stato tale obbligo.
Chiedo pertanto se ho capito male la prima risposta dato oppure quali sono le regioni normative per negare l'applicabilità delle sanzioni per omessa denunicia (e poi se del caso comunicazione) in questi casi.
Grazie.        
:unsure:  :unsure:                                                                                                                                                    

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneVorrei porre anch'io una domanda a riguardo dell'applicazione della sanzione per omessa denuncia.
Ho letto la Circolare 184 13/07/98 sul ravvedimento ma non ho trovato gli estermi per affermare che l'obbligo dichiarativo si è concluso con la dichiarazione iniziale. Infatti, così si giustificherebbe il fatto che è prescritta la sanzione per il 1993. Ma da qualche parte ho letto (non mi ricorso assolutamente dove, in questo momento) che la dichiarazione ICI è fittizziamente riporposta di anno in anno, salvo variazioni, e ciò ha il corollario che in mancanza di dichiarazione iniziale ogni anno è sanzionabile per omessa denuncia. Tanto è vero che nel caso in specie: omessa dichiarazione il Comune ha fatto un accertamento d'ufficio fin dal 1996 poichè c'era obbligo dichiarativo (avvalorando la tesi) non essendo mai stata presentata denuncia e non dal 1997 come se non ci fosse stato tale obbligo.
Chiedo pertanto se ho capito male la prima risposta dato oppure quali sono le regioni normative per negare l'applicabilità delle sanzioni per omessa denunicia (e poi se del caso comunicazione) in questi casi.
Grazie.        
:unsure:  :unsure:


Nella mia risposta del 10 settembre, citando la circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998, ho scritto che "solo in presenza di dichiarazione infedele la violazione si rinnova di anno in anno". Infatti, dalla circolare 184/E si evince chiaramente che fino a quando il contribuente non proceda allla correzione e a ricondurre a fedeltà o minore infedeltà la dichiarazione infedele, le sanzioni si rinnovano annualmente nella loro interezza, stante il particolare sistema dichiarativo.
Ma il caso prospettato da "frater" non attiene all'infedeltà, bensì all'omessa dichiarazione. In proposito, è bene ricordare che per esplicita previsione (art. 10, comma 4, del Dlgs 504/92) la dichiarazione Ici, pur riguardando un'imposta annuale, non deve essere periodicamente presentata per confermare le condizioni di tassazione relative all'anno di imposizione. Solo in presenza di variazioni di soggettività passiva o di destinazione dell'immobile, il contribuente è tenuto a denunciarne le modificazioni intervenute. Pertanto, appare logico e sensato desumere che non può trovare alcuna giustificazione giuridica la tesi secondo la quale il Comune impositore debba sanzionare anche le annualità di imposta per le quali non sussiste l'obbligo dichiarativo.
Tornando al caso in esame, se il contribuente doveva presentare la dichiarazione nell'anno 1993, il Comune non può accertare la violazione per le annualità di imposta successive ('96, '97, '98 e '99), in quanto per queste annualità la disciplina dell'Ici non contempla alcun obbligo di presentare la dichiarazione.
Nella fattispecie, dunque, ritengo non corretto l'operato del Comune.

Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

frater

Sig. Fausto, nel mio messaggio precedente ho formulato 4 quesiti. A parte la questione dell'omessa dichiarazione ICI sulla quale mi ha risposto, le chiedo se cortesemente può rispondermi anche agli altri 3 che le avevo prospettato, poichè per me sono particolarmente importanti.
Attendo con ansia, grazie.

silvia

Citazione
CitazioneVorrei porre anch'io una domanda a riguardo dell'applicazione della sanzione per omessa denuncia.
Ho letto la Circolare 184 13/07/98 sul ravvedimento ma non ho trovato gli estermi per affermare che l'obbligo dichiarativo si è concluso con la dichiarazione iniziale. Infatti, così si giustificherebbe il fatto che è prescritta la sanzione per il 1993. Ma da qualche parte ho letto (non mi ricorso assolutamente dove, in questo momento) che la dichiarazione ICI è fittizziamente riporposta di anno in anno, salvo variazioni, e ciò ha il corollario che in mancanza di dichiarazione iniziale ogni anno è sanzionabile per omessa denuncia. Tanto è vero che nel caso in specie: omessa dichiarazione il Comune ha fatto un accertamento d'ufficio fin dal 1996 poichè c'era obbligo dichiarativo (avvalorando la tesi) non essendo mai stata presentata denuncia e non dal 1997 come se non ci fosse stato tale obbligo.
Chiedo pertanto se ho capito male la prima risposta dato oppure quali sono le regioni normative per negare l'applicabilità delle sanzioni per omessa denunicia (e poi se del caso comunicazione) in questi casi.
Grazie.        
:unsure:  :unsure:


Nella mia risposta del 10 settembre, citando la circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998, ho scritto che "solo in presenza di dichiarazione infedele la violazione si rinnova di anno in anno". Infatti, dalla circolare 184/E si evince chiaramente che fino a quando il contribuente non proceda allla correzione e a ricondurre a fedeltà o minore infedeltà la dichiarazione infedele, le sanzioni si rinnovano annualmente nella loro interezza, stante il particolare sistema dichiarativo.
Ma il caso prospettato da "frater" non attiene all'infedeltà, bensì all'omessa dichiarazione. In proposito, è bene ricordare che per esplicita previsione (art. 10, comma 4, del Dlgs 504/92) la dichiarazione Ici, pur riguardando un'imposta annuale, non deve essere periodicamente presentata per confermare le condizioni di tassazione relative all'anno di imposizione. Solo in presenza di variazioni di soggettività passiva o di destinazione dell'immobile, il contribuente è tenuto a denunciarne le modificazioni intervenute. Pertanto, appare logico e sensato desumere che non può trovare alcuna giustificazione giuridica la tesi secondo la quale il Comune impositore debba sanzionare anche le annualità di imposta per le quali non sussiste l'obbligo dichiarativo.
Tornando al caso in esame, se il contribuente doveva presentare la dichiarazione nell'anno 1993, il Comune non può accertare la violazione per le annualità di imposta successive ('96, '97, '98 e '99), in quanto per queste annualità la disciplina dell'Ici non contempla alcun obbligo di presentare la dichiarazione.
Nella fattispecie, dunque, ritengo non corretto l'operato del Comune.

Fausto (redazione Dossier.Net)
Supponiamo che il contribuente, nel 1993, abbia omesso di presentare  la dichiarazione Ici e che lo stesso abbia  effettuato, nei termini, dei versamenti d'imposta - per l'anno 1993 e successivi - insufficienti.
Il funzionario procede all'attività di accertamento quest'anno, nel 2002.
L'anno d'imposta 1993, chiaramente, è prescritto, quindi non è possibile emettere alcun avviso di accertamento d'ufficio, pena la nullità dell'atto stesso ( e figura immonda del funzionario in CTP . ;) ).
Come si comporta il funzionario per le annualità 1997 e successive?
Non può emettere avviso di accertamento in rettifica: la dichiarazione non è stata presentata dal contribuente, perciò non c'è nulla che possa essere rettificato.
Non può emettere avviso di liquidazione: per espressa previsione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92, la liquidazione si effettua sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente (e, in questo caso, la dichiarazione manca).
Il funzionario che fa???? :unsure:  (:053: ) Se ho inteso bene ciò che scrive Fausto, il funzionario non può fare nulla. E se il contribuente avesse omesso dichiarazione e versamento? In questo modo non si finisce per "premiare" comportamenti poco corretti? (insomma, si tratta pur sempre di evasione). Perchè il legislatore ha inteso sanzionare nel modo più pesante (100% - 200%) l'omessa presentazione della dichiarazione se poi al funzionario è negata la possibilità di emettere avviso di accertamento se non per l'anno d'imposta 1993? L'art. 10, così interpretato, non sarebbe incostituzionale?  :unsure:  :unsure:  :unsure:

                                                                                                                                                   
[color=blue]Silvia[/color]

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneSupponiamo che il contribuente, nel 1993, abbia omesso di presentare  la dichiarazione Ici e che lo stesso abbia  effettuato, nei termini, dei versamenti d'imposta - per l'anno 1993 e successivi - insufficienti.
Il funzionario procede all'attività di accertamento quest'anno, nel 2002.
L'anno d'imposta 1993, chiaramente, è prescritto, quindi non è possibile emettere alcun avviso di accertamento d'ufficio, pena la nullità dell'atto stesso ( e figura immonda del funzionario in CTP . ;) ).
Come si comporta il funzionario per le annualità 1997 e successive?
Non può emettere avviso di accertamento in rettifica: la dichiarazione non è stata presentata dal contribuente, perciò non c'è nulla che possa essere rettificato.
Non può emettere avviso di liquidazione: per espressa previsione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92, la liquidazione si effettua sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente (e, in questo caso, la dichiarazione manca).
Il funzionario che fa???? :unsure:  (:053: ) Se ho inteso bene ciò che scrive Fausto, il funzionario non può fare nulla. E se il contribuente avesse omesso dichiarazione e versamento? In questo modo non si finisce per "premiare" comportamenti poco corretti? (insomma, si tratta pur sempre di evasione). Perchè il legislatore ha inteso sanzionare nel modo più pesante (100% - 200%) l'omessa presentazione della dichiarazione se poi al funzionario è negata la possibilità di emettere avviso di accertamento se non per l'anno d'imposta 1993? L'art. 10, così interpretato, non sarebbe incostituzionale?  :unsure:  :unsure:  :unsure:


Carissima Silvia,
in risposta al sig. "frater" non ho scritto che il funzionario responsabile dell'ufficio Ici non può fare nulla, ma ho solo affermato che il Comune ha correttamente notificato entro i termini prescrizionali l'avviso di accertamento per l'imposta relativa alle annualità 1996 e successive. Infatti, in caso di omessa dichiarazione (come nella fattispecie), l'avviso di accertamento d'ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo e cioè entro il 31 dicembre 2002. Ho inoltre aggiunto che il Comune ha il diritto di recuperare la maggiore imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, senza però l'applicazione di sanzioni ed interessi, in forza dell'art. 74 della Legge 342/2000. Infine ho voluto precisare che la violazione e la relativa sanzione per omessa presentazione della dichiarazione non si rinnovano di anno in anno, come invece avviene per la denuncia infedele, in quanto la disciplina dell'Ici non contempla alcuna disposizione in tal senso.
In merito al tuo intervento, non posso che concordare con quanto affermi nel primo punto. Riguardo al secondo punto, è vero che per le annualità '97 e successive il funzionario non può emettere avviso di accertamento in rettifica ed avviso di liquidazione, ma può emettere avviso di accertamento d'ufficio come ho già affermato nelle righe precedenti. In relazione all'ultimo punto, ho espresso all'inizio il mio pensiero.
Ringraziandoti per l'attenzione costante verso il nostro lavoro, ti invio i miei più affettuosi saluti.

Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  



[!--EDIT|webmaster|13 Sep 2002, 08:16 PM--]

webmaster

CitazioneSig. Fausto, nel mio messaggio precedente ho formulato 4 quesiti. A parte la questione dell'omessa dichiarazione ICI sulla quale mi ha risposto, le chiedo se cortesemente può rispondermi anche agli altri 3 che le avevo prospettato, poichè per me sono particolarmente importanti.
Attendo con ansia, grazie.


Rispondiamo punto per punto.

Citazione
1) Nell'avviso di accertamento non c'è scritta la data in cui la rendita definitiva è stata adottata. Nel prospetto relativo al dettaglio immobili nel riquadro intitolato "ACCERTATO" c'è solo scritta la categoria catastale e la rendita definitiva. Io ho fatto una visura catastale dove nella sezione intitolata "DATI DERIVANTI DA" c'è scritto "ATTO PUBBLICO n.... del... in atti dal 22/01/1993". Volevo capire se quella data del 22/01/1993 sia la data di attribuzione della rendita definitiva.

La data del 22 gennaio 1993 riguarda l'annotazione negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti") della rendita attribuita al suo immobile.


Citazione
2) Vorrei sapere la data e il numero della legge che prevedeva la pubblicazione all'albo pretorio delle rendite catastali.

La disposizione regolamentare che le interessa può trovarla nello Statuto del Comune, adottato a norma dell'art. 6 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Citazione
3) Riguardo alla questione dell'omessa presentazione della dichiarazione Ici io la dichiarazione non riesco a trovarla, comunque non ricordo di averla presentata. Nel prospetto relativo al dettaglio immobili dell'avviso nel riquadro "DICHIARATO" c'è scritto 0, e io non capisco perchè mi parlino nell'avviso di infedele denuncia visto che pare che io non abbia mai presentato alcuna dichiarazione o denuncia.

La dichiarazione, ossia la denuncia originaria dell'Ici, doveva presentarla nel 1993 in due esemplari. Il primo esemplare serviva a lei contribuente come documentazione, mentre il secondo era predisposto per la lettura ottica e andava presentato entro il 30 giugno unitamente alla dichiarazione dei redditi 1992.


Citazione
4) Le annualità d'imposta arretrate devono essere richieste entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno a cui si riferiscono? Se la risposta è sì, allora perchè nel 2002 mi viene chiesta la differenza d'imposta relativa al 1996, visto che dovrebbe essersi prescritta entro il 31 dicembre 2001?

In caso di omessa dichiarazione, l'avviso di accertamento d'ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo e cioè entro il 31 dicembre 2002.


La redazione di Dossier.Net                                                                                                                                                  



[!--EDIT|webmaster|13 Sep 2002, 07:58 PM--]

silvia

Citazione
CitazioneSupponiamo che il contribuente, nel 1993, abbia omesso di presentare  la dichiarazione Ici e che lo stesso abbia  effettuato, nei termini, dei versamenti d'imposta - per l'anno 1993 e successivi - insufficienti.
Il funzionario procede all'attività di accertamento quest'anno, nel 2002.
L'anno d'imposta 1993, chiaramente, è prescritto, quindi non è possibile emettere alcun avviso di accertamento d'ufficio, pena la nullità dell'atto stesso ( e figura immonda del funzionario in CTP . ;) ).
Come si comporta il funzionario per le annualità 1997 e successive?
Non può emettere avviso di accertamento in rettifica: la dichiarazione non è stata presentata dal contribuente, perciò non c'è nulla che possa essere rettificato.
Non può emettere avviso di liquidazione: per espressa previsione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92, la liquidazione si effettua sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente (e, in questo caso, la dichiarazione manca).
Il funzionario che fa???? :unsure:  (:053: ) Se ho inteso bene ciò che scrive Fausto, il funzionario non può fare nulla. E se il contribuente avesse omesso dichiarazione e versamento? In questo modo non si finisce per "premiare" comportamenti poco corretti? (insomma, si tratta pur sempre di evasione). Perchè il legislatore ha inteso sanzionare nel modo più pesante (100% - 200%) l'omessa presentazione della dichiarazione se poi al funzionario è negata la possibilità di emettere avviso di accertamento se non per l'anno d'imposta 1993? L'art. 10, così interpretato, non sarebbe incostituzionale?  :unsure:  :unsure:  :unsure:


Carissima Silvia,
in risposta al sig. "frater" non ho scritto che il funzionario responsabile dell'ufficio Ici non può fare nulla, ma ho solo affermato che il Comune ha correttamente notificato entro i termini prescrizionali l'avviso di accertamento per l'imposta relativa alle annualità 1996 e successive. Infatti, in caso di omessa dichiarazione (come nella fattispecie), l'avviso di accertamento d'ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo e cioè entro il 31 dicembre 2002. Ho inoltre aggiunto che il Comune ha il diritto di recuperare la maggiore imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, senza però l'applicazione di sanzioni ed interessi, in forza dell'art. 74 della Legge 342/2000. Infine ho voluto precisare che la violazione e la relativa sanzione per omessa presentazione della dichiarazione non si rinnovano di anno in anno, come invece avviene per la denuncia infedele, in quanto la disciplina dell'Ici non contempla alcuna disposizione in tal senso.
In merito al tuo intervento, non posso che concordare con quanto affermi nel primo punto. Riguardo al secondo punto, è vero che per le annualità '97 e successive il funzionario non può emettere avviso di accertamento in rettifica ed avviso di liquidazione, ma può emettere avviso di accertamento d'ufficio come ho già affermato nelle righe precedenti. In relazione all'ultimo punto, ho espresso all'inizio il mio pensiero.
Ringraziandoti per l'attenzione costante verso il nostro lavoro, ti invio i miei più affettuosi saluti.

Fausto (redazione Dossier.Net)
Grazie, Fausto!  :014:                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]

frater

Caro webmaster, avrei da chiederle 2 cortesie.
1) lei ha detto che la pubblicazione all'albo pretorio delle rendite catastali fino al 31/12/99 era prevista dagli statuti dei Comuni. Esiste una raccolta ufficiale degli Statuti comunali dove io possa reperire lo Statuto che mi interessa?
2) In una delle risposte ai miei messaggi sono state citate 3 sentenze di Commissioni Tributarie. La n.17 del 2001 della Comm. Trib.Prov. Firenze l'ho trovata, ma non riesco a trovare le altre 2, ossia Comm.trib.prov.Perugia n.550 del 19 maggio 2001 e Comm. trib. reg. Firenze n.17 del 7 giugno 2002. Quella del 2001 non l'ho trovata sul repertorio della giurisprudenza del 2001 e quella del 2002 non so proprio dove cercarla. Mi potreste dire su quali riviste giuridiche sono state pubblicate o comunque come posso fare a reperirle?
Attendo risposta, grazie.

emiliano 72

Vorrei porre una domanda in merito all' accertamento per l' anno 1996 per omessa dichiarazione, nel caso in esame frater ha detto di non aver mai dichiarato nel 1993 i suoi immobili, nel caso avesso dichiarato e smarrito la dichiarazione? l'accertamento drovebbe partire dal 1997 e non più dal 1996 !  :lol: