Nel primo immobile il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con la moglie e, quindi, l'aliquota applicabile è quella agevolata (ridotta) del 4 per mille, modificabile (in più o in meno) dal Comune impositore competente sino a 0,2 punti percentuali, trattandosi di abitazione principale del soggetto passivo (articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011). Per tale immobile, lo stesso contribuente ha diritto alla detrazione d'imposta di 200 euro, maggiorata per l'eventuale convivenza di figli di età inferiore a 26 anni (comma 10 del medesimo articolo 13). Per l'immobile concesso da sua moglie in comodato gratuito al padre, l'aliquota applicabile sarà quella di base (0,76%), modificabile (in più o in meno) sino a 0,3 punti percentuali, giacché la disciplina dell'Imu, a differenza di quella dell'Ici, non ha previsto alcun beneficio per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a parenti.