ICI e residenza coniugi

Aperto da samuele, 23 Giugno 2011, ore 18:13:08

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samuele

Nel 2000 con i risparmi di una vita, ho acquistato un piccolo appartamento e vi ho preso la residenza richiedendo anche la riduzione ici come prima casa; mia moglie è rimasta nella casa che avevamo insieme;  questa ultima casa è totamente rurale perchè mia moglie è una coltivatrice diretta, e quindi esente ici. Preciso che non siamo comproprietari.
Dal nostro comune sono pervenuti 3 accertamenti ici 2006/2007/2008 che impongono di pagare l'ici al 7 per mille "perchè i coniugi "hanno l'obbligo di convivenza" secondo il codice civile, e secondo una recente sentenza del 2010 che dicono sancisce questo. Nel mio comune hanno approvato delle modifiche al regolamento ici che ha accolto l'interpretazione della sentenza di cassazione, applicando tale interpretazione in modo retroattivo andando indietro di 5 anni e applicando sanzioni come un evasore!! Ma io ho fatto come, mi pare consentito e interpretato dalla legge.
Cosa posso fare? Possibile che debbo soccombere così alla prepotenza del comune?
Grazie e saluti
Samuele :'(

silver shadow

la recente giurisprudenza dice che possono eccome secondo la sentenza della Cassazione n. 14389 del 15/06/2010

Con la sentenza n.14389 del 15/06/2010 la Cassazione ha chiarito che non ha diritto all'agevolazione ICI prima casa il contribuente che dimora in un'abitazione mentre moglie e figlio dimorano in un'altra.
Con la sentenza la Cassazione ha sancito che «l'interpretazione rigorosa, quindi, deve sorreggere anche quella relativa all' ultimo inciso dell' art. 8, secondo comma detto il quale, come noto, dispone che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». In base a tale disposizione, deve essere ritenuta abitazione principale soltanto se nella stessa «dimorano abitualmente» sia il «contribuente» che i «suoi familiari».




samuele

Grazie della celere  risposta, il vostro sito è un validissimo aiuto per orientarsi nella giungla dei tributi. Mi  pongo un ultimo dubbio: la retroattività dell'applicazione dell'interpretazione rigorosa della sentenza su abitazione principale: può il comune applicarla in modo retroattivo fino a 5 anni indietro o poteva  applicarla dal 2011 in poi? Visto che è da quando è nata la legge che tali agevolazioni su abitazione principale e prima casa sono state consentite? Se io avessi saputo  che non mi spettava, non la avrei richiesta  e oggi non pagavo le sanzioni al pari di chi ha omesso il pagamento per mancate dichiarazioni ici.
Grazie di nuovo, siete veramente bravi.
Saluti Samuele.

silver shadow

#3
Giusta osservazione, effettivamente nella mia risposta precedente non avevo tenuto conto che avevano applicato anche le sanzioni a tali provvedimenti.
Effettivamente le sanzioni potevano anche non essere applicate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

pertanto l'ufficio tributi comunale avrebbe potuto evitare di applicare le sanzioni, visto la recente sentenza in questione della cassazione.

Se non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla notifica dei provvedimenti può richiedere la rettifica di questi ultimi sulla parte sanzionatoria, mediante uno scritto difensivo che non è assolutamente un ricorso.


samuele

A presentazione dello scritto difensivo. L'ufficio tributi ci ha riso in faccia è ha detto che non fa sconti a nessuno!!
Sono veramente dei prepotenti perchè o uno soccombe oppure deve fare ricorso in commissione, spendendo soldi e mettendo così le persone in crisi.

Samuele

giufil

Come giustamente scrive Silver Shadow la Corte stabilisce che devono dimorare abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari. A me pare che il problema sia stabilire chi sono i familiari: se si trattasse di tutti i figli, maggiorenni e minorenni, fratelli e sorelle  e così via, sarebbero esenti solo le famiglie patriarcali di vecchio stampo che non esistono più.
A me pare sia corretto stabilire chi sono i familiari utilizzando gli archivi anagrafici dei Comuni che con il certificato "Stato di famiglia" indicano la composizione della famiglia stessa. Come potrebbe il Comune contraddire se stesso e dire che il certificato da lui emesso non è valido?
Ricordo a tutti che non sono un professionista del settore, bensì un cittadino tartassato che cerca di difendersi come può. Quindi il mio parere vale nulla.
Saluti a tutti.