Mancato riconoscimento della pertinenza

Aperto da bdaniela, 13 Gennaio 2004, ore 21:06:05

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bdaniela

Mio padre è proprietario di due suoli edificatori, uniti tra loro, ma registrati con due differenti particelle. Nel 1995 è stato costruito un fabbricato, adibito ad attività commerciale, utilizzando uno solo dei suoli disponibili mentre l'altro è stato adibito a deposito. Per tale motivo è stata pagata l'Ici solo sul fabbricato e non anche sul terreno vicino perchè considerato come pertinanza. Ora, però, il Comune ha inviato un'avviso di accertamento richiedendo il pagamento dell'Ici anche sul suolo non edificato, perchè non considerato come pertinenza in quanto registrato con una differente particella. E' giusta l'osservazione del Comune?                                                                                                                                                  

davide

CitazioneMio padre è proprietario di due suoli edificatori, uniti tra loro, ma registrati con due differenti particelle. Nel 1995 è stato costruito un fabbricato, adibito ad attività commerciale, utilizzando uno solo dei suoli disponibili mentre l'altro è stato adibito a deposito. Per tale motivo è stata pagata l'Ici solo sul fabbricato e non anche sul terreno vicino perchè considerato come pertinanza. Ora, però, il Comune ha inviato un'avviso di accertamento richiedendo il pagamento dell'Ici anche sul suolo non edificato, perchè non considerato come pertinenza in quanto registrato con una differente particella. E' giusta l'osservazione del Comune?
Per una questione simile l'impiegato ed anche il difensore civico del mio comune mi hanno risposto che il riconoscimento delle pertinenze si calcola sulla base della volumetria del fabbricato costruito: quello che è oltre è terreno edificabile ( comunque non mi hanno detto da dove deriva la norma e nemmeno esiste un regolamento comunale al riguardo). A me vogliono tassare il giardino come terreno edificabile, iscritto con due partite catastali diverse a seguito frazionamento del '93 tra vari parenti: di pertinenza alla casa è rimasta la strada di accesso, il cortile ed i garage. E' questa la regola generale? (non l'ho letta in nessun caso in questo ed altri siti)                                                                                                                                                    

Bruno Cardini

Citazione
CitazioneMio padre è proprietario di due suoli edificatori, uniti tra loro, ma registrati con due differenti particelle. Nel 1995 è stato costruito un fabbricato, adibito ad attività commerciale, utilizzando uno solo dei suoli disponibili mentre l'altro è stato adibito a deposito. Per tale motivo è stata pagata l'Ici solo sul fabbricato e non anche sul terreno vicino perchè considerato come pertinanza. Ora, però, il Comune ha inviato un'avviso di accertamento richiedendo il pagamento dell'Ici anche sul suolo non edificato, perchè non considerato come pertinenza in quanto registrato con una differente particella. E' giusta l'osservazione del Comune?
Per una questione simile l'impiegato ed anche il difensore civico del mio comune mi hanno risposto che il riconoscimento delle pertinenze si calcola sulla base della volumetria del fabbricato costruito: quello che è oltre è terreno edificabile ( comunque non mi hanno detto da dove deriva la norma e nemmeno esiste un regolamento comunale al riguardo). A me vogliono tassare il giardino come terreno edificabile, iscritto con due partite catastali diverse a seguito frazionamento del '93 tra vari parenti: di pertinenza alla casa è rimasta la strada di accesso, il cortile ed i garage. E' questa la regola generale? (non l'ho letta in nessun caso in questo ed altri siti)
il 29 agosto 2004 la Cassazione ha emesso sentenza relativa ad un ricorso di un contribuente di Trento nella quale afferma che il significato di pertinenza è quello del Codice Civile, ossia è pertinenza qualcosa che abbellisce il bene primario.
Ha respinto il regolamento del comune che limitava le pertinenze a 80 mq.
Ha altresì chiarito che le le suddivisioni catastali non c'entrano niente.
Ora è da stabilire se tale sentenza deve essere valutata come innovazione o, più correttamente, come interpretazione di una norma esistente.
                                                                                                                                                 

silvia

Citazione
il 29 agosto 2004 la Cassazione ha emesso sentenza relativa ad un ricorso di un contribuente di Trento nella quale afferma che il significato di pertinenza è quello del Codice Civile, ossia è pertinenza qualcosa che abbellisce il bene primario.
Ha respinto il regolamento del comune che limitava le pertinenze a 80 mq.
Ha altresì chiarito che le le suddivisioni catastali non c'entrano niente.
Ora è da stabilire se tale sentenza deve essere valutata come innovazione o, più correttamente, come interpretazione di una norma esistente.
Le suddivisioni catastali non c'entrano niente, però...Ammettiamo – come sostiene la Corte di Cassazione – che il concetto di pertinenza applicabile in materia di imposta comunale sugli immobili sia quello contenuto nell'art. 817 c.c. secondo il quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa appartenente al medesimo soggetto. Perché si possa parlare di vincolo pertinenziale è necessaria la sussistenza di due condizioni. La prima, oggettiva, consistente nel rapporto funzionale che dovrà concorrere tra l'area e il fabbricato. La seconda, soggettiva, rappresentata dalla necessità di un'inequivocabile manifestazione di volontà da parte di chi ha il potere di disporre sia del fabbricato, sia del terreno, purché tali elementi siano stabilmente uno al servizio dell'altro al fine di creare e mantenere un vincolo di complementarietà funzionale . Ciò che conta, in sostanza, è la destinazione durevole, effettiva e concreta del terreno al servizio del fabbricato.
I dati aventi rilevanza catastale, quali i frazionamenti dei singoli mappali rappresentativi dei terreni o l'apposizione di "graffe" sui fogli di mappa volte ad attestare la sussistenza di un vincolo fra un terreno ed un fabbricato andranno di conseguenza interpretati e soppesati avendo ben presenti tali considerazioni.
Il mero frazionamento di un'area, pertanto, non comporterà necessariamente ed automaticamente una modifica della sua natura pertinenziale , come del resto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003. Tale atto, tuttavia, può essere inteso come manifestazione di volontà contraria al mantenimento del vincolo di pertinenza di un'area (o, più facilmente, di una parte di essa), rispetto ad un fabbricato. Il frazionamento di una porzione di terreno dal fabbricato al quale era fino a quel momento catastalmente unito, pur essendo un atto avente natura esclusivamente catastale, ha innegabilmente riflessi anche ai fini ici. Potrebbe venire a mancare quella condizione, definita soggettiva, rappresentata dalla manifesta volontà di asservimento di una cosa all'altra, che la norma civilistica impone come necessaria affinché si possa configurare la sussistenza concreta di un vincolo di edificabilità.
Ragionando allo stesso modo, ovviamente, occorre tenere conto del fatto che un terreno che agli atti catastale risultasse indipendente dal fabbricato sul medesimo insistente o allo stesso confinante, non può solo per tali ragioni essere considerato non pertinenziale.   :ninja:




                                                                                                                                                 
[color=blue]Silvia[/color]