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Fisco => Imposta Municipale immobili => Discussione aperta da: fusaros il 31 Gennaio 2007, ore 16:33:58

Titolo: i.c.i.
Inserito da: fusaros il 31 Gennaio 2007, ore 16:33:58
Salve nonchè grazie.
Sono Beppe,lo scorso anno mia madre è rimasta unica erede di tre appartamenti, in uno di essi lei ha fissa dimora.
Avendo fatto atto di donazione  compreso il suo alloggio,riservandosi il diritto di abitazione (non di usufrutto)del medesimo,è tenuta a fare il versamento ici?
Grazie ancora.
Saluti


                                                                                                                                                   
Titolo: i.c.i.
Inserito da: silvia il 31 Gennaio 2007, ore 17:25:47
Ciao Beppe :)

Sì. Sull'immobile nel quale tua madre risiede e sul quale si è riservata il diritto di abitazione, deve versare lei l'ici applicando l'aliquota ridotta per abitazione principale ed usufruendo della detrazione.                                                                                                                                                    
Titolo: i.c.i.
Inserito da: luke67 il 01 Febbraio 2007, ore 23:13:26
CitazioneCiao Beppe :)

Sì® Sull'immobile nel quale tua madre risiede e sul quale si è ²iservata il diritto di abitazione, deve versare lei l'ici applicando l'aliquota ridotta per abitazione principale ed usufruendo della detrazione.
Se tu fossi residente nel Comune dove attualmente opero ti risponderei in maniera completamente differente: in questo momento tua mamma non è più proprietaria dell'immobile anche solo in parte e quindi decade il discorso di coniuge superstite e di pagamento unico dell'Ici sollevando gli eventuali altri eredi dal pagamento, ma si potrebbe pensare che tu proprietario abbia dato in uso l'abitazione ad un parente prossimo e quindi tu possa utilizzare l'aliquota ridotta  e detrazione , ma questo vantaggio va espressamente previsto dal regolamento  Ici del tuo comune , e se questo non fosse dovresti pagare l'immobile a tuo nome con aliquota più alta                                                                                                                                                    
Titolo: i.c.i.
Inserito da: silvia il 02 Febbraio 2007, ore 18:04:36
CitazioneSe tu fossi residente nel Comune dove attualmente opero ti risponderei in maniera completamente differente: in questo momento tua mamma non è più proprietaria dell'immobile anche solo in parte e quindi decade il discorso di coniuge superstite e di pagamento unico dell'Ici sollevando gli eventuali altri eredi dal pagamento, ma si potrebbe pensare che tu proprietario abbia dato in uso l'abitazione ad un parente prossimo e quindi tu possa utilizzare l'aliquota ridotta  e detrazione , ma questo vantaggio va espressamente previsto dal regolamento  Ici del tuo comune , e se questo non fosse dovresti pagare l'immobile a tuo nome con aliquota più alta
Oddio Luke, il tuo intervento mi lascia un po' perplessa. Può essere benissimo che non abbia inteso correttamente quello che volevi dire  considerato che sono reduce da una due-giorni  full immersion sulla Finanziaria 2007 ed ho i neuroni in corto.
Il mio ragionamento è il seguente. L'art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 504/92 individua tra i soggetti passivi ici anche  il titolare del diritto di abitazione. Pertanto, nel caso di costituzione di diritto di abitazione, soggetto obbligato al versamento dell'imposta sarà il titolare di questo diritto reale. Il diritto di abitazione non si costituisce solo in seguito a successione mortis causa  ex art. 540 c.c. (coniuge superstite) ma può essere costituito anche per atto tra vivi (v. artt. 1022 e  1026 c.c.). E mi sembra di intendere che è quello che hanno fatto Beppe e la sua famiglia quando sono andati dal notaio: la madre ha donato la sua quota di possesso (100%) a Tizio e Caio, ma su un appartamento, pur  non conservando manco l' 0,01% di proprietà,  si è riservata il diritto di abitazione, cioè quel  diritto che si esercita su cose di cui altri sono proprietari, ma che, per il fatto di essere stato costituito, le garantisce di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni (e della propria famiglia). Per me, visto il tenore dell'art 3 del  D. Lgs. n. 504/92,  questo è sufficiente a renderla soggetto passivo ici, pur in assenza di proprietà. Considera poi che i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano od estinguono diritti reali di godimento sono soggetti a trascrizione ex art. 2643 ss c.c. e che tale trascrizione, pur non avendo effetto costitutivo ma dichiarativo, rende il diritto opponibile ai terzi.
                                                                                                                                                   
Titolo: i.c.i.
Inserito da: luke67 il 02 Febbraio 2007, ore 22:05:30
Citazione
CitazioneSe tu fossi residente nel Comune dove attualmente opero ti risponderei in maniera completamente differente: in questo momento tua mamma non è più proprietaria dell'immobile anche solo in parte e quindi decade il discorso di coniuge superstite e di pagamento unico dell'Ici sollevando gli eventuali altri eredi dal pagamento, ma si potrebbe pensare che tu proprietario abbia dato in uso l'abitazione ad un parente prossimo e quindi tu possa utilizzare l'aliquota ridotta  e detrazione , ma questo vantaggio va espressamente previsto dal regolamento  Ici del tuo comune , e se questo non fosse dovresti pagare l'immobile a tuo nome con aliquota più alta
Oddio Luke, il tuo intervento mi lascia un po' perplessa. Può ¥³sere benissimo che non abbia inteso correttamente quello che volevi dire  considerato che sono reduce da una due-giorni  full immersion sulla Finanziaria 2007 ed ho i neuroni in corto.
Il mio ragionamento è ©l seguente. L'art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 504/92 individua tra i soggetti passivi ici anche  il titolare del diritto di abitazione. Pertanto, nel caso di costituzione di diritto di abitazione, soggetto obbligato al versamento dell'imposta sarà ©l titolare di questo diritto reale. Il diritto di abitazione non si costituisce solo in seguito a successione mortis causa  ex art. 540 c.c. (coniuge superstite) ma può ¥³sere costituito anche per atto tra vivi (v. artt. 1022 e  1026 c.c.). E mi sembra di intendere che è ±uello che hanno fatto Beppe e la sua famiglia quando sono andati dal notaio: la madre ha donato la sua quota di possesso (100%) a Tizio e Caio, ma su un appartamento, pur  non conservando manco l' 0,01% di proprietଠ si è ²iservata il diritto di abitazione, cioè ±uel  diritto che si esercita su cose di cui altri sono proprietari, ma che, per il fatto di essere stato costituito, le garantisce di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni (e della propria famiglia). Per me, visto il tenore dell'art 3 del  D. Lgs. n. 504/92,  questo è ³ufficiente a renderla soggetto passivo ici, pur in assenza di proprietà® Considera poi che i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano od estinguono diritti reali di godimento sono soggetti a trascrizione ex art. 2643 ss c.c. e che tale trascrizione, pur non avendo effetto costitutivo ma dichiarativo, rende il diritto opponibile ai terzi.
Come diceva un vecchio saggio cinese L'ici è bella perchè è varia: in un seminario del mese di novembre tenutomi da uno dei reali inventori e creatori di questa tassa (non mi esprimo se abbia o meno fatto bene) si è parlato del diritto di abitazione e diceva che si poteva consedere solo nel caso in cui entrambi i coniugi erano intestatari dell'immobile oppure in proprietà al defunto lasciato alla moglie (o al marito) ma decadente nel momento di cessione del fabbricato ,se non mantenendo l'usufrutto, in quanto lesivo del diritto di proprietà del nuovo proprietario
Probabilmento 10 commissioni tributarie darebbero almeno 5 pareri opposti e differenti, ma questo è il motivo della mia risposta                                                                                                                                                    
Titolo: i.c.i.
Inserito da: silvia il 03 Febbraio 2007, ore 11:58:20
CitazioneCome diceva un vecchio saggio cinese L'ici è bella perchè è varia: in un seminario del mese di novembre tenutomi da uno dei reali inventori e creatori di questa tassa (non mi esprimo se abbia o meno fatto bene) si è parlato del diritto di abitazione e diceva che si poteva consedere solo nel caso in cui entrambi i coniugi erano intestatari dell'immobile oppure in proprietà  al defunto lasciato alla moglie (o al marito) ma decadente nel momento di cessione del fabbricato ,se non mantenendo l'usufrutto, in quanto lesivo del diritto di proprietà  del nuovo proprietario
Probabilmento 10 commissioni tributarie darebbero almeno 5 pareri opposti e differenti, ma questo è il motivo della mia risposta
Quello di cui parli tu è il diritto di abitazione che sorge, ex art. 540 c.c., in capo al coniuge superstite. Perchè tale diritto venga a costituirsi non è necessario alcun atto tra vivi: si estende "automaticamente" al coniuge superstite, salvo rinuncia espressa di quest'ultimo e perdura fintanto che il coniuge superstite abiti nell'unità immobiliare che era adibita a casa coniugale. Perciò, se il coniuge superstite trasferisce la propria residenza in un altro immobile (anzi, mi verrebbe da dire ancora, ai fini ici, la propria dimora nonostante il recente intervento della Finanziaria 2007 la quale, a mio avviso, in materia non ha sistemato un bel niente, come invece vogliono farci credere certe dirigenti del ministero delle finanze) perde il diritto di abitazione. L'ici, in questo caso, andrà versata in proporzione alle relative quote di possesso pervenute agli eredi o per successione legittima o per testamento olografo.
Il diritto di abitazione, però, può sorgere anche per atto tra vivi. E questa, secondo me, è la fattispecie descritta da Beppe. Qui abbiamo sua madre divenuta proprietaria al 100% di alcune uiu in seguito a successione (non sappiamo se il de cuius sia il coniuge o un altra persona. Può benissimo anche  non essere un parente). La madre volontariamente decide di donare le unità immobiliari a terzi e su una di queste si riserva legittimamente  il diritto di abitazione. Unico soggetto passivo ici, perciò , su questo immobile è la madre.
Non si assite ad alcuna lesione del diritto di proprietà anzi, è connaturato ai diritti reali - tra cui, appunto, c'è  anche il dirittio di abitazione - il fatto di coesistere con l'altrui diritto di proprietà. La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti del diritti reali  che limitano (tutti e non solo il diritto di usufrutto) la facoltà di godimento del proprietario. Tuttavia, la proprietà  resta anche in questo caso potenzialmente piena: nel momento il cui il diritto reale minore si estingue il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza. Il proprietario conserva la facoltà di disporre della cosa: ad esempio può venderla. Ma chi la compera acquista una cosa gravata dall'altrui diritto reale, fino al termine della scadenza di questo. Che senso avrebbe, altrimenti, individuare tra i soggetti passivi ici i titolari di diritti reali?

Piccola curiosità : il relatore del corso che hai frequentato lo scorso anno, sarà mica il dr. Pucci, vero ? Magari frequentiamo gli stessi corsi e manco lo sappiamo :)                                                                                                                                                    
Titolo: i.c.i.
Inserito da: luke67 il 03 Febbraio 2007, ore 12:01:16
Citazione
CitazioneCome diceva un vecchio saggio cinese L'ici è bella perchè è varia: in un seminario del mese di novembre tenutomi da uno dei reali inventori e creatori di questa tassa (non mi esprimo se abbia o meno fatto bene) si è parlato del diritto di abitazione e diceva che si poteva consedere solo nel caso in cui entrambi i coniugi erano intestatari dell'immobile oppure in proprietà al defunto lasciato alla moglie (o al marito) ma decadente nel momento di cessione del fabbricato ,se non mantenendo l'usufrutto, in quanto lesivo del diritto di proprietà del nuovo proprietario
Probabilmento 10 commissioni tributarie darebbero almeno 5 pareri opposti e differenti, ma questo è il motivo della mia risposta
Quello di cui parli tu è ©l diritto di abitazione che sorge, ex art. 540 c.c., in capo al coniuge superstite. Perchè ´ale diritto venga a costituirsi non è ®ecessario alcun atto tra vivi: si estende "automaticamente" al coniuge superstite, salvo rinuncia espressa di quest'ultimo e perdura fintanto che il coniuge superstite abiti nell'unità ©mmobiliare che era adibita a casa coniugale. Perciò¬ ³e il coniuge superstite trasferisce la propria residenza in un altro immobile (anzi, mi verrebbe da dire ancora, ai fini ici, la propria dimora nonostante il recente intervento della Finanziaria 2007 la quale, a mio avviso, in materia non ha sistemato un bel niente, come invece vogliono farci credere certe dirigenti del ministero delle finanze) perde il diritto di abitazione. L'ici, in questo caso, andrà ¶ersata in proporzione alle relative quote di possesso pervenute agli eredi o per successione legittima o per testamento olografo.
Il diritto di abitazione, però¬ °uò ³¯rgere anche per atto tra vivi. E questa, secondo me, è ¬a fattispecie descritta da Beppe. Qui abbiamo sua madre divenuta proprietaria al 100% di alcune uiu in seguito a successione (non sappiamo se il de cuius sia il coniuge o un altra persona. Può ¢¥nissimo anche  non essere un parente). La madre volontariamente decide di donare le unità ©mmobiliari a terzi e su una di queste si riserva legittimamente  il diritto di abitazione. Unico soggetto passivo ici, perciò ¬ su questo immobile è ¬a madre.
Non si assite ad alcuna lesione del diritto di proprietà ¡nzi, è £onnaturato ai diritti reali - tra cui, appunto, c'è  anche il dirittio di abitazione - il fatto di coesistere con l'altrui diritto di proprietà® La pienezza del diritto di proprietà ¶iene meno quando sulla cosa siano costituiti del diritti reali  che limitano (tutti e non solo il diritto di usufrutto) la facoltà ¤i godimento del proprietario. Tuttavia, la proprietà  resta anche in questo caso potenzialmente piena: nel momento il cui il diritto reale minore si estingue il contenuto del diritto di proprietà ³i espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza. Il proprietario conserva la facoltà ¤i disporre della cosa: ad esempio può ¶¥nderla. Ma chi la compera acquista una cosa gravata dall'altrui diritto reale, fino al termine della scadenza di questo. Che senso avrebbe, altrimenti, individuare tra i soggetti passivi ici i titolari di diritti reali?

Piccola curiosità º il relatore del corso che hai frequentato lo scorso anno, sarà ­ica il dr. Pucci, vero ? Magari frequentiamo gli stessi corsi e manco lo sappiamo :)
Proprio lui, l'ultimo nel mese di novembre sul lago maggiore                                                                                                                                                    
Titolo: i.c.i.
Inserito da: silvia il 03 Febbraio 2007, ore 12:24:43
CitazioneProprio lui, l'ultimo nel mese di novembre sul lago maggiore
Non posso crederci!  :lol:  Io mi sono "sorbita" una due giorni di corso ieri e ieri l'altro con il  dr. Pucci! A Cittadella (PD) , però. Appena ho un attimo ti mando un MP