Il sommario di questa pagina sulle ristrutturazioni
La Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 gli sgravi Irpef (introdotti dalla legge 449/97) sulle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
La misura della detrazione resta fissata al 36%, da calcolare sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro. Contemporaneamente si può continuare a beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 10%.
Inoltre, è possibile fruire del medesimo beneficio, sempre nella misura del 36%, per l'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che:
- l'immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;
- i lavori di ristrutturazione siano eseguiti fino al 31 dicembre 2012;
- l'atto pubblico di acquisto o di assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2013.
In tal caso, la detrazione del 36% va applicata sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, sempre nel limite massimo di 48.000 euro.
Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
- il limite massimo di spesa di 48.000 euro, sul quale calcolare la detrazione Irpef, deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- qualora gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati in precedenza, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni.
Si ricorda che a partire dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari) possono ripartire la spesa rispettivamente in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare 15/E del 5 marzo 2003).
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.
| Anni |
Spesa massima |
% di detrazione |
Numero di rate |
| 2010-2011-2012 | 48.000 euro | 36 | 10 (5 o 3 per i contribuenti di età non inferiore a 80 e 75 anni) |
| |
 |
| |
Esempi:
1. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011;
2. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 75 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
|
|
| |
|
|
| CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE |
|
Possono beneficiare dell'agevolazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
In particolare i seguenti soggetti:
- il proprietario o il nudo proprietario dell'abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l'inquilino e il comodatario (autorizzati dal proprietario);
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatari di un alloggio;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per i materiali.
Hanno diritto alla detrazione anche i familiari (sebbene non detengano quote dell'immobile, come ha precisato la circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 20 aprile 2005), purché sostengano le spese dell'intervento a loro fatturate tramite bonifico, e siano conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile agevolato, al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
Sono considerati familiari, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti e così via) e gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato e così via).
Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E; risoluzione Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 184/E).
L'agevolazione spetta anche a chi, dopo aver stipulato il preliminare di compravendita (compromesso), ha già il possesso del bene, a condizione che:
a. il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
b. l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.
La lista dei beneficiari
| Beneficiari |
Condizioni |
| Proprietario | Sì |
| Familiari del proprietario | Sì, anche se non detengono quote dell'immobile, purché conviventi e a condizione che sostengano le spese |
| Inquilini e comodatari | Sì, purché autorizzati dal proprietario |
| Nudo proprietario o usufruttuario | Sì |
Promissario acquirente (chi ha stipulato solo il preliminare d'acquisto | Sì, a condizione che il preliminare sia stato registrato |
| CHE COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE |
|
Come per gli anni scorsi, prima di iniziare i lavori (o contemporaneamente, secondo la precisazione della circolare 15/E 2005 dell'Agenzia delle Entrate) è necessario inviare, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
Il modulo è reperibile presso tutti gli uffici delle Entrate e lo si può scaricare dal sito internet del ministero (www.agenziaentrate.it).
A tale modello devono essere allegati:
- la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell' ICI, se dovuta;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengono eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).
ATTENZIONE:
invece che tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
|
Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Infatti, il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, le ricevute del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La comunicazione al Centro di Pescara può essere inviata da uno solo dei comproprietari o dei beneficiari, in nome e per conto di tutti gli altri aventi diritto. In questo caso chi non ha inviato la comunicazione deve indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che vi ha provveduto.
In caso di lavori da effettuare su più unità immobiliari, è necessario inviare una comunicazione per ciascuna di esse.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Comunicazione alla Azienda Sanitaria locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata una comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio.
I casi in cui detta comunicazione si rende obbligatoria sono indicati dall'articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). In particolare, l'invio è necessario per:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono successivamente nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
La comunicazione da inviare all'Azienda sanitaria locale deve contenere le dichiarazioni indicate nell'allegato XII al predetto Dlgs 81/2008, ossia:
- 1. data della comunicazione;
- 2. indirizzo del cantiere;
- 3. committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- 4. natura dell'opera.
- 5. responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- 6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- 7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- 8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
- 9. durata presunta dei lavori in cantiere;
- 10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- 11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
- 12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
- 13. ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
Della comunicazione alla ASL deve essere fatta menzione nel modulo, da inviare al Centro operativo di Pescara, per ottenere la detrazione del 36 %, barrando l'apposita casella.
Dichiarazione dell'impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorno o per cantieri che non comportano rischi
particolari, non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.
Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da
parte dell'impresa.
La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa.
Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse.
Qualora, prima dei lavori, non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.
A fine lavori, se la spesa complessiva supera i 51.645,69 euro, va trasmessa al Centro Operativo di Pescara l'attestazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti, geometri o di altro soggetto abilitato, nella quale vengono descritti gli interventi eseguiti e viene attestato che l'importo dei lavori supera il suddetto limite.
| CHE COSA ACCADE SE CAMBIA IL POSSESSO |
|
L'articolo 1 della legge 449/97 e la circolare ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998 hanno anche disciplinato i casi di variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione.
I benefici fiscali legati alla manutenzione edilizia seguono l'immobile per il quale sono stati ottenuti.
In caso di vendita dell'unità immobiliare, la detrazione si trasmette all'acquirente, limitatamente alle sole quote non utilizzate, in tutto o in parte, dal venditore. Si deve, però, trattare di una cessione del 100% dell'abitazione, perché se viene trasferita una sola quota della proprietà dell'immobile, la detrazione permane in capo al venditore (circolare 24/E del 10 giugno 2004).
Se il contribuente che ha realizzato la ristrutturazione dona l'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue si trasferisce a quest'ultimo.
Nelle successioni, l'agevolazione si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all'erede che conserva la materiale e diretta detenzione dell'immobile.
Fanno eccezione i lavori eseguiti dall'inquilino o dal comodatario: la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo al conduttore o al comodatario che hanno sostenuto le spese.
La detrazione in caso di cessione dell'immobile o di successione
| Cambiamenti |
Diritto alla detrazione |
| Vendita dell'immobile | Il diritto alla detrazione compete all'acquirente |
| Donazione | Il diritto alla detrazione compete al donatario |
| Successione | Il diritto alla detrazione spetta agli eredi |
Cessazione dello stato di locazione o comodato | L'inquilino o il comodatario continua a beneficiare della detrazione fino al periodo di godimento |
| LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE |
|
La spesa massima ammessa alla detrazione è di 48.000 euro per ogni singolo immobile, da ripartire tra gli aventi diritto sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa . Così, ad esempio, marito e moglie che partecipano in egual misura alle spese possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 36% di fatture per 48.000 euro di interventi eseguiti nella loro prima casa più altri 48.000 euro per lavori effettuati nella seconda casa. In pratica ciascun coniuge può ottenere una detrazione d'imposta di 864 euro per ognuno dei 10 anni (48.000/2 x 36% : 10 = 864), per ciascun immobile posseduto e per ciascun intervento effettuato.
Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite della detrazione resta fermo all'importo massimo di 48.000 euro anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.
Va precisato, inoltre, che si tratta di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
| |
 |
| |
Esempio:
Se la quota annua detraibile è di 1.968 euro e l'Irpef (trattenuta o da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.350 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 618 euro (1.968 - 1.350 = 618), non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
|
|
| |
|
|
È bene ricordare che l'importo effettivamente detraibile da ciascun comproprietario o soggetto che partecipa alle spese, si desume dai bonifici di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile. Pertanto è necessario che nei bonifici siano riportati tutti i nominativi di coloro che hanno sostenuto le spese degli interventi eseguiti e che le fatture siano intestate agli stessi soggetti.
Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
In caso di bonifico unico, la diversa ripartizione delle spese tra i comproprietari (o codetentori) può essere desunta dalle fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori o dal fornitore dei materiali necessari per l'esecuzione dell'intervento. È, quindi, opportuno richiedere distinte fatture intestate ai diversi beneficiari della detrazione.
Va inoltre ricordato che la detrazione del 36% è subordinata all'indicazione in fattura, a pena di decadenza, del costo della manodopera. Questa indicazione deve essere inserita dall'impresa esecutrice dei lavori. Nella circolare 11/E/2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo. In particolare, è sufficiente l'indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera e, nell'ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, dal momento che si tratta di reddito d'impresa. In quest'ultimo caso, però, bisogna specificare in fattura che si tratta di lavori eseguiti dal titolare della ditta.
Se sono presenti subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell'appaltatore principale dei lavori devono contenere l'indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell'appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore). La mancanza dell'indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative ad acconti non è causa di decadenza dall'agevolazione. In ogni caso, l'indicazione è obbligatoria per tutte le fatture emesse a saldo, nelle quali va evidenziata la manodopera utilizzata per l'intera esecuzione dei lavori di recupero edilizio.
Per "costo della manodopera" s'intende la retribuzione lorda (pari all'imponibile contributivo e fiscale) corrisposta ai lavoratori dipendenti impiegati dall'impresa nell'esecuzione dei lavori, e non il costo sostenuto dal privato committente che fruirà della detrazione Irpef.
L'altra condizione indispensabile per fruire della detrazione del 36% è che le spese sostenute, indicate in fattura, siano pagate tramite bonifico bancario o postale, anche online, entro il termine di vigenza dell'agevolazione, ossia entro il 31 dicembre 2012.
ATTENZIONE:
Quando i lavori iniziano e finiscono nello stesso anno (e tutti i bonifici vengono pagati entro il 31 dicembre), l'applicazione del 36% non crea particolari problemi: la detrazione partirà dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono state sostenute le spese. Per esempio, i pagamenti effettuati nel 2009 possono essere recuperati a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2010 (modello Unico o 730). Se si presenta il 730 il recupero del credito Irpef spettante sarà immediato.
|
Un po' più complicato, invece, è capire come regolarsi quando i lavori iniziano e finiscono in anni diversi.
Se in un certo anno si realizza una "semplice prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti", per i quali era già stata inviata la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non è richiesto un nuovo invio (risoluzione 6 maggio 2002, n. 136/E). Naturalmente, quando si tratta di una "mera prosecuzione", per determinare il limite massimo della spesa agevolata, pari a 48.000 euro per unità immobiliare, si tiene conto anche delle spese sostenute in anni precedenti.
In pratica, nell'anno della prosecuzione, la "detrazione d'imposta può essere determinata sull'importo emergente dalla differenza" tra 48.000 euro e "gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento (circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, paragrafo 7.3). Il limite di 48.000 euro delle spese sostenute, quindi, va riferito solo alla stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenze), ma anche a ciascun intervento (anche pluriennale). Da notare che se i lavori si protraggono per più anni "nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa" (circolare 121/E, paragrafo 7, dell'11 maggio 1998).
Per i lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). Così, i pagamenti effettuati nel 2008 possono essere recuperati a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2009; le spese sostenute nel 2009 andranno inserite nel 730 o nel modello Unico che sarà presentato nel 2010, anche se le fatture si riferiscono a lavori iniziati in altri anni e portano date diverse.
Praticamente, se il 36% sui 10.000 euro pagati nel 2008 non è stato portato in detrazione a partire dalla dichiarazione presentata nel 2009, nella dichiarazione del 2010 si comincerà a detrarre dalla seconda rata (e per la prima si potrà chiedere alle Entrate il rimborso, così come previsto dal D.P.R. 602/73).
Tutto cambia quando si inizia un nuovo intervento, diverso da quello precedentemente agevolato. In questo caso, si deve inviare una nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara e il limite dei 48.000 euro di spese agevolabili è interamente disponibile.
Un nuovo intervento si ha quando viene richiesto un nuovo titolo abilitativo (per esempio, si presenta una nuova Dia). Ma non solo: si ritiene che si sia in presenza di un nuovo intervento, per il quale è necessario inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non solo con una nuova abilitazione amministrativa, ma anche se i nuovi lavori "consistono in nuovi interventi di recupero, diversi da quelli effettuati negli anni precedenti (circolare 9/E, paragrafo 7.4, del 30 gennaio 2002).
Cerchiamo di chiarire quanto detto con due esempi:
1. Prosecuzione di interventi già iniziati in precedenza
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese sostenute nel 2007 € 30.000,00
spese sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento € 10.000,00
spese sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento € 20.000,00
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 del modello UNICO (Quadro RP, Sezione III-B) è pari ad un decimo di euro 8.000,00.
Infatti, per arrivare al tetto massimo annuo di euro 48.000,00 si deve tener conto anche delle spese sostenute nel 2007 e nel 2008:
48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2007 e 2008) = 8.000,00.
2. Prosecuzione di lavori iniziati in precedenza e nuovo intervento di ristrutturazione
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateazione in tre rate;
spese sostenute nel 2008 € 30.000,00
spese sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento € 20.000,00
spese sostenute nel 2009, per un diverso e autonomo intervento € 40.000,00
In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 del modello UNICO (Quadro RP, sezione III-B) è pari ad un terzo di euro 48.000,00.
Infatti, occorre prima determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori:
48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2008) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa di 40.000,00 euro deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Quindi, tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (58.000,00 euro) supera il limite massimo annuo (48.000,00 euro), l'importo su cui calcolare la detrazione sarà pari ad euro 48.000,00.
|
| PAGAMENTO SOLO CON BONIFICO |
|
Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale.
Fanno eccezione:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti (ivi compresa la ritenuta del 4% operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta);
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
| |
 |
| |
Nel bonifico devono essere indicati:
- l'indirizzo dell'immobile oggetto dei lavori;
- la causale del versamento (ad esempio, lavori di ristrutturazione o detrazione del 36% o l'indicazione degli estremi della legge istitutiva del 36%, cioè articolo 1, legge 449/97);
- il nome e il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (impresa o professionista) a favore del quale il bonifico viene effettuato.
|
|
| |
|
|
Se vi sono più soggetti che sostengono le spese e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Nel bonifico di pagamento per i lavori nelle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale del condominio e quello dell'amministratore o dell' eventuale condomino che effettua il versamento.
Nel caso di comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese
effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere
intestate agli stessi nominativi.
Tuttavia, se il bonifico contiene il codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio del 730 o del modello Unico il codice fiscale di chi ha inviato la comunicazione.
| COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE |
|
La detrazione non viene riconosciuta, e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari, nei seguenti casi:
- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'ICI, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro Operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
ATTENZIONE:
La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori (o anche lo stesso giorno) ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione.
Infatti alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come, ad esempio, quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.
|
La mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio.
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D:P:R: 28 dicembre 2000, n. 445.
| PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI |
|
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
- la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
- il rifacimento di intonaci interni;
- l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
- la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.
Sono esempi di manutenzione straordinaria:
- l'installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale e rampe;
- gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la recinzione dell'area privata;
- il ripristino e la sostituzione del tetto;
- la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.
Esempio:
gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l' adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempio:
la demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile (senza aumento di volumetria e nel rispetto della sagoma), la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti, la trasformazione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici e negozi, fabbricati rurali) in immobili abitativi (risoluzione 14/E/2005).
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Un'importante novità riguarda i lavori condominiali:
la detrazione si applica su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'articolo 1117, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, e non - come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni - soltanto per gli interventi rientranti nel numero 1) di questo articolo. L'ha precisato l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010), superando l'orientamento precedente (risoluzione 84/E/2007), che limitava l'applicazione dei benefici fiscali agli interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l'edificio, su muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso.
Ora, invece, sono comprese tutte le altre parti comuni.
Oltre a tali interventi, rientrano nel beneficio fiscale anche specifiche opere - eseguite sia su parti comuni che sulle singole abitazioni - che vengono agevolate a prescindere dalla categoria di intervento nella quale ricadono.
In particolare, si tratta di:
- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- opere interne;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere volte al superamento delle barriere architettoniche, riguardanti ascensori e montacarichi e, in generale, ogni intervento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap (escluso l'acquisto di strumenti quali, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi touch screen, i computer e le tastiere espanse);
- realizzazione di parcheggi pertinenziali, limitatamente alle spese di costruzione attestate dall'impresa.
Inoltre, possono dare diritto alla detrazione fiscale anche i seguenti interventi:
- opere finalizzate ad evitare infortuni domestici;
- opere finalizzate a impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, l'impresa venditrice deve fornire un dettagliato conteggio dei costi di realizzazione, gli unici ammessi alla detrazione del 36%, e la comunicazione al Centro Operativo di Pescara va inviata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti allo stesso anno in cui è avvenuto l'acquisto;
- opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di questa documentazione.
Rientrano tra le spese agevolate:
- l'acquisto dei materiali;
- l'esecuzione dei lavori;
- la progettazione e altre prestazioni professionali, come perizie e sopralluoghi, connesse alla realizzazione delle opere;
- relazione di conformità delle opere alle leggi vigenti;
- Iva, bolli e diritti vari per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
Secondo alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, sono ammessi alle agevolazioni i seguenti lavori all'interno delle abitazioni:
- accorpamento di locali o di altre unità immobiliari;
- ampliamenti con demolizioni e ricostruzioni aumentando volumetrie esistenti a patto di non creare nuove unità immobiliari autonome;
- nuova costruzione di box e garage pertinenziali;
- apertura di finestre o modifica di quelle preesistenti, sostituzione con materiali e sagome diverse;
- sostituzione degli infissi per contenere l'inquinamento acustico e combattere gli sprechi energetici;
- nuovi impianti di riscaldamento autonomo o riparazioni con ammodernamento o innovazioni;
- rifacimento e sostituzione di muri interni;
- realizzazione di nuovi soppalchi;
- messa a norma degli impianti;
- eliminazione delle barriere architettoniche, sostituzione di scalini con rampe, rimpiazzo dei sanitari mettendone altri, adatti ai disabili;
- opere finalizzate a evitare infortuni domestici (esclusi gli acquisti di elettrodomestici, anche se dotati di meccanismi di sicurezza);
- installazione di rilevatori di fughe di gas, dispositivi antincendio;
- installazione di controlli remoti, telecomandi a infrarossi, a led luminoso, a risposta vocale in grado di gestire l'apertura elettrica di tapparelle, porte, l'accensione della luce;
- l'installazione di impianti finalizzati a prevenire atti illeciti come ad esempio: impianti antifurto, segnalatori di apertura e di effrazione sui serramenti, fotocamere o telecamere collegate con centri di sorveglianza pubblici e privati (escluso l'ammontare del contratto di sorveglianza), porte blindate, spioncini, saracinesche, grate alle finestre, tapparelle metalliche con bloccaggi, casseforti a muro, serrature, catenacci e lucchetti, vetri antisfondamento, installazione o sostituzione di cancellate e recinzioni murarie degli edifici.
| PRINCIPALI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE |
|
Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione IRPEF. In ogni caso deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
1. SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
| INTERVENTI |
MODALITÀ |
CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ |
| Accorpamenti di locali e di altre unità immobiliari | Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne | Detraibile |
| Allargamento porte | Con demolizione di modesta entità realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio | Detraibile |
| Allargamento porte e finestre esterne | Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura | Detraibile |
| Allarme finestre esterne | Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni | Detraibile |
| Ampliamento con formazione di volumi tecnici | Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne | Detraibile |
| Ampliamento locali | Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti | Detraibile, purché non nuovo appartamento |
| Apertura interna | Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno | Detraibile |
| Ascensore | Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 | Detraibile |
| Balconi | Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione | Detraibile |
| Barriere architettoniche | Eliminazione | Detraibile |
| Box auto | Nuova costruzione | Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare |
| Cablatura degli edifici | Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali | Detraibile |
| Caldaia | Sostituzione o riparazione con innovazioni | Detraibile |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi | Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico |
| Caloriferi e condizionatori | Installazione di macchinari esterni | Detraibile |
| Cancelli esterni | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori ) da quelle preesistenti | Detraibile |
| Canna fumaria | Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti | Detraibile |
| Cantine | Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre | Detraibile |
| Centrale idrica | Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne | Detraibile |
| Centrale idrica | Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione | Detraibile |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) | Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico |
| Centrale termica | Con modifiche distributive interne | Detraibile |
| Centrale termica | Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione | Detraibile |
| Citofoni, videocitofoni e telecamere | Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti | Detraibile |
| Contenimento dell'inquinamento acustico | Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette | Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge |
| Cornicioni | Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Davanzali finestre e balconi | Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) | Detraibile |
| Facciata | Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) | Detraibile |
| Finestra | Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti | Detraibile |
| Finestra | Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi | Detraibile |
| Fognatura | Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) | Detraibile |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Garage | Nuova costruzione | Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare |
| Gradini scale | Sostituzione gradini interni ed esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti | Detraibile |
| Grondaie | Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente | Detraibile |
| Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) | Nuovo impianto, senza opere edilizie | Detraibile |
| Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) | Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione | Detraibile |
| Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) | Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni | Detraibile |
| Impianto idraulico | Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente | Detraibile |
| Inferriata fissa | Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente | Detraibile |
| Inferriata fissa | Nuova installazione con o senza opere esterne | Detraibile |
| Infissi esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata) | Detraibile |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori | Detraibile |
| Lastrico solare | Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti | Detraibile |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente | Detraibile |
| Locale caldaia | Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali, finiture, colori | Detraibile |
| Lucernai | Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti | Detraibile |
| Mansarda | Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso | Detraibile |
| Marciapiede | Nuova realizzazione su suolo privato | Detraibile |
| Messa a norma degli edifici | Interventi di messa a norma degli edifici | Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge |
| Montacarichi | Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Muri di cinta | Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente | Detraibile |
| Muri esterni di contenimento | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori | Detraibile |
| Muri interni | Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna | Detraibile |
| Parapetti e balconi | Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti | Detraibile |
| Parete esterna | Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) | Detraibile |
| Parete interna | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna | Detraibile |
| Pavimentazione esterna | Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali | Detraibile |
| Pensilina protezione autovetture | Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Persiana | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi | Detraibile |
| Pianerottolo | Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti | Detraibile |
| Piscina | Rifacimento modificando caratteri preesistenti | Detraibile |
| Porta blindata esterna | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi | Detraibile |
| Porta blindata interna | Nuova installazione | Detraibile |
| Porta-finestra | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi | Detraibile |
| Porta-finestra | Trasformazione da finestra a porta-finestra | Detraibile |
| Porte esterne | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa | Detraibile |
| Recinzioni | Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse | Detraibile |
| Ricostruzione | Demolizione e fedele ricostruzione di edifici | Detraibile |
| Risparmio energetico | Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di quelle edilizie propriamente dette | Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge |
| Salvavita | Sostituzione o riparazione con innovazioni | Detraibile |
| Sanitari | Sostituzione di impianti e apparecchiature | Detraibile |
| Sanitari | Realizzazione di servizio igienico interno | Detraibile |
| Saracinesca | Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni | Detraibile |
| Scala esterna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni, materiali e colori) diversi dai preesistenti | Detraibile |
| Scala interna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente | Detraibile |
| Serramenti esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti | Detraibile |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti | Detraibile |
| Solaio | Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote | Detraibile |
| Solaio | Adeguamento dell'altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti | Detraibile |
| Soppalco | Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione | Detraibile |
| Sottotetto | Riparazioni murarie, riparazione apparecchi sanitari; sostituzione lucernai, conservando per le parti esterne (porte e lucernai) le caratteristiche precedenti | Non detraibile |
| Sottotetto | Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Sottotetto | Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d' uso | Detraibile |
| Sottotetto | Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie | Detraibile, purché già compreso nel volume |
| Strada asfaltata privata | Per accesso alla proprietà | Detraibile |
| Tegole | Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti | Detraibile |
| Terrazzi | Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) | Detraibile |
| Tetto | Sostituzione dell'intera copertura | Detraibile |
| Tetto | Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume | Detraibile |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento modificando materiali e/o colori | Detraibile |
| Travi (tetto) | Sostituzioni con modifiche | Detraibile |
| Travi (tetto) | Sostituzione totale per formazione nuovo tetto | Detraibile |
| Veranda | Innovazioni rispetto alla situazione precedente | Detraibile |
| Veranda | Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento | Detraibile |
| Veranda | Trasformazione di balcone in veranda | Detraibile |
| Vespaio | Rifacimento | Detraibile |
| Zoccolo esterno facciata | Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi | Detraibile |
| GLI INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI |
|
| INTERVENTI |
MODALITÀ |
CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ |
| Aerosabbiatura | Su facciata | Detraibile |
| Allargamento porte interne | Con demolizione di modesta entità | Detraibile |
| Allarme (impianto) | Riparazione senza innovazioni | Detraibile |
| Allarme (impianto) | Riparazione con sostituzione di alcuni elementi | Detraibile |
| Androne | Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Antenna | Antenna comune in sostituzione delle private | Detraibile |
| Balconi | Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali sagome e colori) uguali | Detraibile |
| Box | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Caldaia | Riparazione senza innovazioni | Detraibile |
| Caldaia | Riparazione con sostituzione di alcuni elementi | Detraibile |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi | Detraibile |
| Cancelli esterni | Riparazione o sostituzione cancelli o portoni conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Canna fumaria | Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Cantine | Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Centrale idrica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Cornicioni | Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) | Detraibile |
| Davanzali finestre e balconi | Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti | Detraibile |
| Facciata | Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Finestra | Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi | Detraibile |
| Fognatura | Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato | Detraibile |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Gradini scale | Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni ed esterni | Detraibile |
| Grondaie | Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente | Detraibile |
| Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90) | Riparazione dell'impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamento e/o innovazioni | Detraibile |
| Impianto idraulico | Riparazione senza innovazioni o sostituzioni | Detraibile |
| Inferriata fissa | Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori | Detraibile |
| Infissi esterni | Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Infissi interni | Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti | Detraibile |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Intonaci interni | Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori | Detraibile |
| Lastrico solare | Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti | Detraibile |
| Lucernari | Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti | Detraibile |
| Marciapiede su suolo privato | Rifacimento come preesistente | Detraibile |
| Montacarichi (interni ed esterni) | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Muri di cinta | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Muri esterni di contenimento | Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Muri interni | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione anche con materiali diversi | Detraibile |
| Parapetti e balconi | Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Parcheggi | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Parete esterna | Rifacimento anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Parete interna | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi | Detraibile |
| Pavimentazione esterna | Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Pavimentazione interna | Riparazioni senza innovazioni | Detraibile |
| Pensilina protezione autovetture | Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti | Detraibile |
| Persiana | Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) | Detraibile |
| Pianerottolo | Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) | Detraibile |
| Piscina | Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti | Detraibile |
| Porta blindata esterna | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti | Detraibile |
| Porta-finestra | Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali | Detraibile |
| Porte esterne | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti | Detraibile |
| Porte interne | Riparazione, conservando materiali, colori e dimensioni | Detraibile |
| Recinzioni | Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti | Detraibile |
| Salvavita | Riparazione senza innovazioni o riparazione | Detraibile |
| Salvavita | Con sostituzione di alcuni elementi | Detraibile |
| Sanitari | Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) | Detraibile |
| Saracinesca | Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Scala esterna | Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti | Detraibile |
| Scala interna | Riparazione e sostituzione conservando pendenza, sagoma e posizioni preesistenti | Detraibile |
| Serramenti esterni | Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche | Detraibile |
| Serramenti interni | Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti | Detraibile |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti | Detraibile |
| Tegole | Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Terrazzi | Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti /dimensioni e piano) | Detraibile |
| Tetto | Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti | Detraibile |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti | Detraibile |
| Tinteggiatura interna | Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori | Detraibile |
| Tramezzi | Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare | Detraibile |
| Travi (tetto) | Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti | Detraibile |
| Veranda | Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali | Detraibile |
| Zoccolo esterno facciata | Rifacimento conservando i caratteri essenziali | Detraibile |
|